Di seguito si riportano gli schemi riassuntivi che normano le modalità per la nuova formazione.
Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un'informazione adeguata.
Tale informazione viene svolta secondo quanto indicato dall'art. 36 D.Lgs. n 81/08 s.m.i. n. 106/2009 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.
Sono inoltre da segnalare alcune disposizioni transitorie nell'applicazione degli accordi:
- Accordo Datori di Lavoro RSPP:
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequenatare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del D.M. 16.01.1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
- Accordo Lavoratori:
[...] In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4,5, e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle rpevisioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
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