Chi è il formatore? quali sono i suoi requisiti e quali i criteri per la sua qualificazione? Come si stabilisce il formatore per la sicurezza certificato?.
Sono queste le domande che sempre più prendono piede nel mondo della formazione specie dopo i recenti Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in merito alla formazione relativa a particolari attrezzature di lavoro.
Il formatore e i requisiti tecnici:
Si riassume schematicamente secondo le varie tipologie di corsi:
- Lavoratori, Rappresentanti dei Lavoratori, Preposti,Dirigenti e Datori di Lavoro
Secondo gli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 i corsi devono essere tenuti da docenti che pssono dimostrare di possedere, un'esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ricordando che la formazione deve essere in collaborazione con gli Organismi Paritetici così come riportato nell'art. 37 comma 12 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.
- Antincendio e Primo Soccorso
Per i corsi riguardanti la prevenzione e lotta antincendio non occorrono particolari requisiti ma è comunque raccomandabile che almeno la parte pratica sia gestita da un addestratore esperto.
Per la formazione a richio alto la collaborazione deve avvenire con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La formazione per gli addetti al primo soccorso deve avvenire da personale medico .
I corsi di formazione teorico pratica, per i lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione e per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono essere tenuti da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghio di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi o nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in amibito lavoarativo.
Il recente Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, disciplina la durata, i contenuti minimi e modalità di formazione per gli operatori che impiegano attrezzature di lavoro per i quali è richiesta una specifica abilitazione: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo, trattori agricoli o forestali e macchine movimento terra.
Il presente accordo entrerà in vigore ad un anno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e prevede particolari requisiti per i docenti:" Le docenze verranno effettuate con, con riferimento ai diversi aromenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con esperienza professionale pratica, docuementata, almento triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.
Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1 lettera f) in posssesso dei requisiti sopra richiamati.
Il formatore docente è incaricato per lo svoglimento pratico delle azioni formative per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità.
Il formatore è colui in grado di integrare le proprie competenze personali e professionali con le esigenze del percorso formativo.
Deve saper elaborare e rielaborare ed integrare i contenutid ella formazione in relazione dei partecipanti.
Egli è tenuto ad avere competenze nei principali metodi di valutazione delle conoscenze ed è in grado di motivare i partecipanti sapendo trasmettere la voglia di apprendere.
E' fondamentale ricordare che il formatore della sicurezza sul lavoro ha responsabilità etiche che lo differenziano da altre professionalità e lo rendono una figura di fiducia.
Pertanto i corsi di sicurezza non possono essere erogati solamente da un punto di vista dell'adempimento della norma, ma devono essere sostanziali, in quantoi riguardano il singolo individuo che poi nel mondo del lavoro dovrà ridurre al minimo il rischio di infortunio per non dire che lo deve annullare.
Questo è un compito difficile specie con quelle che sono le esigenze aziendali e soprattutto con il monte ore che i recenti Accordi Stato Regione obbligano a seconda del livello di rischio dell'azienda stessa.
Pertento la bravura sta nel calare le esigenze di ogni azienda a seconda del corso che si va ad erogare dando il massimo mettendo i discenti nelle condizioni di uscire dal corso non solo con un bagaglio nozionistico-normativo ma soprattutto sensibilizzarlo e di renderlo consapevole dei reali pericoli e rischi nelle attività lavorative.
Il compito del formatore risulta pertanto di fondamentale importanza nel trasferimento di nozioni tecniche utili all'apprendimento e alla riduzione di infortuni e morti sul lavoro.
Ovviamente un buon formatore per essere tale, oltre che avere un buona esperienza sul campo deve avere ottime conoscenze di materie legislative e tecniche. elevate capacità di progettazione di corsi efficaci e possedere ottime metodologie didattiche in modo tale da riuscire a trasferire al massimo le nozioni ponendo il discente al centro del processo formativo.
Requisito del formatore è il possesso minimo del
Diploma di scuola secondaria superiore e il rispetto di 3 elementi fondamentali:
conoscenza, esperienza e capacità didattica.
Il formatore qualificato e certificato.
Il processo di qualificazione di basa su parametri ed indicatori quali punti di riferimento per la definizione e la misura della professionalità dei formatori.
Seppur valida ed innovativa, si tratta comunque di una certificazione di I parte e basata su un'autocertificazione del singolo.
AiFOS infatti si basa sulle indicazioni inserite nel sistema da parte del singolo professionista che garantisce, in autocertificazione, la veridicità di quanto dichiarato.
Il sistema calcola in automatico un punteggio ed in base ai dati inseriti attribuisce o meno la qualificazione associativa.
Il formatore docente per essere considerato qualificato dovrà possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:
- Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza;
- Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, o in alternativa
- Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almento di 64 ore (o in alternativa 40 ore) in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organzzato/i dai soggetti di cui all'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato il corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza o in alternativa
- Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici nel ruolo di ASPP (tale figure possono svolgere il ruolo di formatore solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento).
Nei casi 2,3 e 4 è necessario il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:
- Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore ( es corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
oppure
- Precedente e documentabile esperienza comed ocente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
oppure
- Precedente e documentabile esperienza come docente, per ameno 40 ore negli ultimi e anni, in qualunque materia
oppure
- Partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
Un rilevatore chiato e preciso che individua il possesso di professionalità "garantita" è dato dalla
certificazione di terza parte delle professionalità rilasciata da un Organismo di Certificazione del Personale operante in conformità alla norma ISO/IEC 17024:2004 " Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of Persons".
Questa norma internalzionale rislta utile al fine della certificazione delle competenze professionali per la maggior parte dei settori, industriali ed anche di servizi; essa definisce la struttura organizzativa degli Organismi che possono rilasciare le certificazioni professionali, sgomberando il campo, anche in questo settore, del "fai a te" autoreferenziale.
La cetificazione delle professionalità attesta che una determinata persona, valutata da una terza parte indipendente, secondo regole prestabilite, possiede i requisiti necessari e sufficienti per operare con competenza e professionalità in un determinato settore di attività.
La certificazione non ha validità illimitata, ma ha una durata limitata a 3 anni; ogni anno l'attività della persona certificata è sottoposta a sorveglianza.