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giovedì 31 maggio 2012

Gestione interferenze contratti d'appalto, Duvri 81/08

Nato da un’idea di Confindustria Vercelli e INAIL Piemonte, prende il via il progetto pilota “Duvri 81.08″ sulla gestione delle interferenze nei contratti d’appalto.

Il progetto, sviluppato in ambito locale ma che ha assunto ora una dimensione nazionale, ha mosso i primi passi nel 2010 e nasce dall’esigenza delle aziende e degli enti succitati di approfondire la norma di riferimento per la gestione delle interferenze legate ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 e di avere uno strumento per applicarla nella maniera più corretta.
Consiste in una procedura che accompagna passo passo il committente datore di lavoro negli adempimenti necessari per la corretta gestione delle attività interferenti.
La procedura comprende obblighi e adempimenti a carico dei committenti e degli appaltatori (compresi i lavoratori autonomi) e viene resa utilizzabile grazie alla creazione di una piattaforma web. Tale piattaforma fornisce ai datori di lavoro committenti una procedura guidata e standardizzata per:
  • la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi o loro subappaltatori;
  • la cooperazione per le misure di prevenzione e protezione dai rischi ed il coordinamento della reciproca informazione;
  • la compilazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI.
Il progetto è stato sviluppato grazie alla sinergia di enti riuniti in gruppo di lavoro tecnico composto, oltre che da INAIL e Confindustria, da esperti del Ministero del lavoro, delle Regioni (rappresentate da ITACA), delle organizzazioni sindacali e datoriali, nonchè degli organi di vigilanza (ASL e DPL di Vercelli).

Per scaricare i documenti cliccare il link di seguito riportato:

http://www.duvri8108.it/i-documenti/

Modlità di effettuazione delle verifiche periodiche

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Disponibile la circolare n. 11 del 25 maggio 2012

Con la circolare n. 11 del 25 maggio 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto dell'11 aprile 2011 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”, con riferimento a:

- Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione
- Scelta del soggetto abilitato
- Interruzione o sospensione dei termini temporali
- Attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione
- Modulistica
- Tariffazione delle verifiche periodiche

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A5C74B3D-7210-4E4F-B983-02EA80CD5BF2/0/20120525_Circ_11.pdf

mercoledì 30 maggio 2012

Il Formatore e il Formatore Docente per la Sucrezza sul Lavoro

Chi è il formatore? quali sono i suoi requisiti e quali i criteri per la sua qualificazione? Come si stabilisce il formatore per la sicurezza certificato?.

Sono queste le domande che sempre più prendono piede nel mondo della formazione specie dopo i recenti Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in merito alla formazione relativa a particolari attrezzature di lavoro.

Il formatore e i requisiti tecnici:

Si riassume schematicamente secondo le varie tipologie di corsi:

  • Lavoratori, Rappresentanti dei Lavoratori, Preposti,Dirigenti e Datori di Lavoro
Secondo gli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 i corsi devono essere tenuti da docenti che pssono dimostrare di possedere, un'esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ricordando che la formazione deve essere in collaborazione con gli Organismi Paritetici così come riportato nell'art. 37 comma 12 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

  • Antincendio e Primo Soccorso
Per i corsi riguardanti la prevenzione e lotta antincendio non occorrono particolari requisiti ma è comunque raccomandabile che almeno la parte pratica sia gestita da un addestratore esperto.
Per la formazione a richio alto la collaborazione deve avvenire con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La formazione per gli addetti al primo soccorso deve avvenire da personale medico .

  • Ponteggi e Funi
I corsi di formazione teorico pratica, per i lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione e per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono essere tenuti da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghio di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi o nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in amibito lavoarativo.

  • Attrezzature
Il recente Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, disciplina la durata, i contenuti minimi e modalità di formazione per gli operatori che impiegano attrezzature di lavoro per i quali è richiesta una specifica abilitazione: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo, trattori agricoli o forestali e macchine movimento terra.
Il presente accordo entrerà in vigore ad un anno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e prevede particolari requisiti per i docenti:" Le docenze verranno effettuate con, con riferimento ai diversi aromenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con esperienza professionale pratica, docuementata, almento triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.
Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1 lettera f) in posssesso dei requisiti sopra richiamati.

Il formatore docente è incaricato per lo svoglimento pratico delle azioni formative per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità.
Il formatore è colui in grado di integrare le proprie competenze personali e professionali con le esigenze del percorso formativo.
Deve saper elaborare e rielaborare ed integrare i contenutid ella formazione in relazione dei partecipanti.
Egli è tenuto ad avere competenze nei principali metodi di valutazione delle conoscenze ed è in grado di motivare i partecipanti sapendo trasmettere la voglia di apprendere.
E' fondamentale ricordare che il formatore della sicurezza sul lavoro ha responsabilità etiche che lo differenziano da altre professionalità e lo rendono una figura di fiducia.
Pertanto i corsi di sicurezza non possono essere erogati solamente da un punto di vista dell'adempimento della norma, ma devono essere sostanziali, in quantoi riguardano il singolo individuo che poi nel mondo del lavoro dovrà ridurre al minimo il rischio di infortunio per non dire che lo deve annullare.
Questo è un compito difficile specie con quelle che sono le esigenze aziendali e soprattutto con il monte ore che i recenti Accordi Stato Regione obbligano a seconda del livello di rischio dell'azienda stessa.
Pertento la bravura sta nel calare le esigenze di ogni azienda a seconda del corso che si va ad erogare dando il massimo mettendo i discenti nelle condizioni di uscire dal corso non solo con un bagaglio nozionistico-normativo ma soprattutto sensibilizzarlo e di renderlo consapevole dei reali pericoli e rischi nelle attività lavorative.
Il compito del formatore risulta pertanto di fondamentale importanza nel trasferimento di nozioni tecniche utili all'apprendimento e alla riduzione di infortuni e morti sul lavoro.
Ovviamente un buon formatore per essere tale, oltre che avere un buona esperienza sul campo deve avere ottime conoscenze di materie legislative e tecniche. elevate capacità di progettazione di corsi efficaci e possedere ottime metodologie didattiche in modo tale da riuscire a trasferire al massimo le nozioni ponendo il discente al centro del processo formativo.
Requisito del formatore è il possesso minimo del Diploma di scuola secondaria superiore e il rispetto di 3 elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Il formatore qualificato e certificato.
Il processo di qualificazione di basa su parametri ed indicatori quali punti di riferimento per la definizione e la misura della professionalità dei formatori.
Seppur valida ed innovativa, si tratta comunque di una certificazione di I parte e basata su un'autocertificazione del singolo.
AiFOS infatti si basa sulle indicazioni inserite nel sistema da parte del singolo professionista che garantisce, in autocertificazione, la veridicità di quanto dichiarato.
Il sistema calcola in automatico un punteggio ed in base ai dati inseriti attribuisce o meno la qualificazione associativa.
Il formatore docente per essere considerato qualificato dovrà possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:

  • Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza;
  • Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, o in alternativa
  • Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almento di 64 ore (o in alternativa 40 ore) in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organzzato/i dai soggetti di cui all'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato il corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza o in alternativa
  • Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici nel ruolo di ASPP (tale figure possono svolgere il ruolo di formatore solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento).
Nei casi 2,3 e 4 è necessario il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:

  • Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore ( es corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
oppure

  • Precedente e documentabile esperienza comed ocente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
oppure

  • Precedente e documentabile esperienza come docente, per ameno 40 ore negli ultimi e anni, in qualunque materia
oppure

  • Partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
Un rilevatore chiato e preciso che individua il possesso di professionalità "garantita" è dato dalla certificazione di terza parte delle professionalità rilasciata da un Organismo di Certificazione del Personale operante in conformità alla norma ISO/IEC 17024:2004 " Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of Persons".
Questa norma internalzionale rislta utile al fine della certificazione delle competenze professionali per la maggior parte dei settori, industriali ed anche di servizi; essa definisce la struttura organizzativa degli Organismi che possono rilasciare le certificazioni professionali, sgomberando il campo, anche in questo settore, del "fai a te" autoreferenziale.
La cetificazione delle professionalità attesta che una determinata persona, valutata da una terza parte indipendente, secondo regole prestabilite, possiede i requisiti necessari e sufficienti per operare con competenza e professionalità in un determinato settore di attività.
La certificazione non ha validità illimitata, ma ha una durata limitata a 3 anni; ogni anno l'attività della persona certificata è sottoposta a sorveglianza.

venerdì 18 maggio 2012

Procedure Standardizzate

La Commissione Consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato,  il 16 Maggio 2012,  le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi nelle micorimprese fino a 10 dipendenti.
Le nuove procedure saranno recepite attraverso un decreto interministeriale, già in preparazione, dopo il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Con l'entrata in vigore delle procedure standardizzate dopo pochi mesi finirà il periodo transitorio che consente ai datori di lavoro di avvalersi dell'autocertificazione per la valutazione dei rischi.
Infatti la possibilità di usufruire dell'autocertificazione terminerà con il terzo mese successivo all'entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 12 Dicembre 2012, così come previsto dal Decreto Legge 12 Maggio 2012 n.57 all'art. 29 comma 5 del D.Lgs. n. 81/08 il quale recita: " i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratorti effettuano la valutazione deirischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precendete periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c) nonchè g).

Con l'approvazione delle procedure standardizzate anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno avvalersi di tali procedure per la valutazione dei rischi che finora era esclusa così come riportato nell'art. 29 comma 6 dove si rioprta che in assenza di tali procedure la valutazione dei rischi deve essere effettuata secondo quanto disposto nell'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/08.

Il rinvio alla Valutazione dei Rischi

Visto l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D.Lgs.n. 106/2009, "Campo di applicazione", si recita che:
Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626; nonchè le disposizioni di cui al D.Lgs. 27 Luglio 1999, n. 271, al D.Lgs. 27 Luglio 1999, n. 272, al D.Lgs. 17 Agosto 1999, n. 298 e le disposizioni tecniche del DPR 27 Aprile 1955, n. 547, e del DPR 7 Gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 Aprile 1974, n.191 e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

Con il nuovo Decreto Legge 12 Maggio 2012 n.57, in vigore dal 14 Maggio 2012, all'art. 1 comma 1, si vede apportare delle modifiche al D.Lgs. n. 81/08 all'art. 3 comma 3 quali:
  1. all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a) le parole:"Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, " sono sostitutite dalle seguenti: " Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2"
  • b) le parole da: " decorso" a " decreto" sono soppresse
Petanto l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n.81/08 di cui sopra viene così modoficato:
Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626; nonchè le disposizioni di cui al D.Lgs. 27 Luglio 1999, n. 271, al D.Lgs. 27 Luglio 1999, n. 272, al D.Lgs. 17 Agosto 1999, n. 298 e le disposizioni tecniche del DPR 27 Aprile 1955, n. 547, e del DPR 7 Gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 Aprile 1974, n.191 e dai relativi decreti di attuazione;


Visto l'art. 29 comma 5 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. D.Lgs. n.106/2009, "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi",si recita che:
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f). Fino alla scadenza del diciottessimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lett f), e, comunque, non oltre il 30 Goigno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. quanto previsto el precedente periodo non si applica alle attività di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), d) nonchè g).

Questo voleva dire che a decorrere dalla data del 1 Luglio 2012 tutti i datori di lavoro nelle condizioni di cui sopra erano obbligati ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge del 12 Maggio 2012 n.57 tale scadenza è stata prorogata.

Quindi all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 12 Maggio 2012 n.57 si legge:
  • per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 Giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque non oltre il 31 dicembre 2012".
A questo punto l'articolo 29 comma 5 del D.Lgs.n. 81/08 di cui sopra vine così modificato:

  • I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f).Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. quanto previsto el precedente periodo non si applica alle attività di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), d) nonchè g).

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F85BC9BB-5231-4AAE-8C92-10940E59D174/0/DL12maggio_2012_n57.pdf



Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 Maggio 2012 il Decreto Legge n.57 del 12 Maggio 2012 contenente due distinte disposizioni:

  1. la prima è tesa ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dal D.Lgs. n. 81/08
  2. la seconda disposizione è tesa ad evitare che, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui l'art. 29 comma 5 del D.Lgs.n. 81/08 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori siano obbligati, a decorrere dal 1 Luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.

http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=012G0079&tmstp=1337161130437