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martedì 4 settembre 2012

Autocertificazione e D.L.57/2012 con la conversione in legge la proroga al 31 dicembre 2012

Con la pubblicazione della legge 12 luglio 2012, n. 101, è stato definitivamente convertito il D.L. n. 57/2012, con il quale sono state prorogate alcune importanti scadenze di adempimenti in materi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I termini prorogati interessano principalmente due settori:
1. le disposizioni che devono essere applicate ad alcune particolari categorie di lavoratori
2. i termini entro i quali datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono sostituire il documento di valutazione dei rischi (DVR) con una autocertificazione che attesti l'avvenuta valutazione.

Il decreto legge . 57/2012 ha prorogato il termine massimo al 31 dicembre 2012; in realtà si tratta di una proroga "mobile" nel senso che nella legge di conversione è previsto che l'autocertificazione non sarà più possibile decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che disciplinerà la redazione del documento di valutazione dei rischi mediante procedure standardizzate (ancora oggi non emanate).
Quindi se questo termine dovesse terminare prima del 13 dicembre 2012, non sarà più possibile ricorrere all'autocertificazione.
La data dell'ultimo giorno dell'anno è solamente un termine massimo oltre il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più ricorrere all'autocertificazione e pertanto redigere il normale DVR come tutte le altre imprese.
Lo strumento dell'autocertificazione va utilizzato con estrema cautela in quanto è una semplificazione nel documentarla e non di valutare ogni singolo rischio il quale deve essere sempre analizzato con prove documentali da parte del datore di lavoro.
Pertanto i decreti con le procedure standardizzate di prossima emanazione dovranno essere considerate come delle semplici linee guida per la redazione dei documenti e non dei documenti standard validi per ogni attività dove è sufficiente compilarle con i relativi dati aziendali.

Di seguito si riporta il link in merito alla legge 12 luglio 2012 n. 101 di conversione in legge del D.L. n. 57/2012 del 12 maggio 2012.
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F85BC9BB-5231-4AAE-8C92-10940E59D174/0/DL12maggio_2012_n57.pdf

Proroga di un anno per il CPI

A seguito della modifica del decreto legge 83/2012, Misure urgenti per la crescita del Paese, è stata prorogata al 7 ottobre 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni del Nuovo regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011).
Il regolamento aveva introdotto un elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli per la prevenzione incendi, i quali avrebbero dovuto avrebbero dovuto adeguare la propria posizione entro il 7 ottobre 2012.
Le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono ricomrpese in un allegato, in rapporto a 3 categorie A, B, C.
Alla categoria A o di prima classe, appartengono le attività di limitata complessità alle quali spetta solo pa presentazione della SCIA e per le quali non è più previsto il parere dei VV.FF.
Nella categoria B o di seconda categoria, sono inserite le attività della tipologia della prima classe, ma caratterizzate da un livello di complessità più elevato.
I controlli per queste due categorie, A e B, verranno effettuate entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA su un modello a campione.
Le attività di classe terza e quindi di categoria C, sono le attività con un livello ancora più elevato.
Per queste attività il controllo sarà effettuato entro 60 giorni.

Il CPI rilasciato sulla base del nuovo decreto avrà una validità di 5 o 10 anni a seconda:
1. della tipologia dell'attività
2. del grado di rischio di pericolosità.

Il CPI ( Certificato di Prevenzione Incendi) viene rilasciato dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco, su istanza dei soggetti delle attività, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti.

Per leggere la legge cliccare il link di seguito riportato:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;134