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lunedì 31 dicembre 2012

Prorogati i termini per la Autocertificazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Legge di stabilità 2013 - Prorogati i termini per la Autocertificazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 Dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 212 - la legge 24 Dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" con la quale viene fissato al 30 Giugno 2013 il termine del 31 Dicembre 2012 previsto nell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D. Lgs. n. 106/2009.
La legge entra in vigore il 1° Gennaio 2013.



Si riporta il comma 5 dell'art. 29 così come modificato: 
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

giovedì 27 dicembre 2012

Calendario 2013 dedicato alla Sicurezza

E' disponibile on line il calendario " la Sicurezza non è un hobby, è la vita. L'Azienda Agricola". A cura dello Spizal Ulss2 di Feltre (BL - Regione Veneto).

Per scaricare il Calendario 2013, basta cliccare il link di seguito riportato.

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/121220_calendario_2013.pdf

venerdì 21 dicembre 2012

Procedure Standardizzate. Recepite dal Decreto Interministeriale del 30 Novembre 2012


Sono state recepite dal decreto interministeriale del 30 Novembre 2012 e firmato dai Ministeri del Lavoro, della Salute e dell'Interno, le Procedure Standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, e a i sensi dell'art. 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D.Lg.s n. 106/2009.
il documento, approvato dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del 16 maggio 2012, ha lo scopo di "indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".

Il documento di compone di due parti: una sezione di istruzioni seguita dal modello da utilizzare per seguire le procedure
Come sanciti dall'art. 1, comma 1 e 2 del decreto in oggetto, queste procedure si applicano alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori ( art. 29 comma 5, D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ) ma possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori ( art. 29 comma 6 del D. Lgs. 81/08 con i limito di cui al comma 7).

Nelle procedure si individuano quattro diverse fasi:
  1. descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
  2. identificazione dei pericoli presenti in azienda;
  3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuati dalle misure di prevenzione e protezione attuate;
  4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Per ogni fase il documento illustra come utilizzare  il modello e la sequenza di operazioni da compiersi nel pieno rispetto di quanto normato dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta con n. 285 il 6 Dicembre 2012.
Entro 24 mesi dalla entrata in vigore, dopo aver monitorato l'applicazione delle procedure definite nel decreto, la Commissione consultiva permanente, "rielabora le procedure standardizzate di cui all'art. 29 comma 5 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D. Lgs. n. 106/2009, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico".

Decreto interministeriale 30 Novembre 2012
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D63562B9-F174-4AAC-8F3F-A29193121279/0/DI_20121130.pdf

Procedure Standardizzate
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B486E4E2-9EFE-4A28-9787-5A2B7D550539/0/Procedurastandardizzata.pdf

domenica 11 novembre 2012

Come comportarsi nelle aziende con un solo lavoratore per la nomina del RLS

Spesso uno dei quesiti che il datore di lavoro di "micro aziende" si pone è relativo alla nomina del RLS e di come ottemperare a tale obbligo nei confronti della normativa vigente e nello specifico del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. D. Lgs. n. 106/2009.
Nello specifico si possono capire le difficoltà del datore di lavoro in quelle situazioni dove il dipendente è solamente uno.

Quindi la domanda classica è se si deve ugualmente designare l'RLS anche nelle aziende che occupano un solo dipendente.

Ricordiamo in primis che l'elezione o la designazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un diritto e dovere dei lavoratori e quindi non un obbligo del datore di lavoro visto l'art. 18 del D. Lgs .n. 81/08 e s.m.i., il quale non può fare altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori .

Andiamo a sciogliere la questione a partire dall'articolo in questione.
Visto l'art. 47 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D. Lgs. n. 106/2009 in merito al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza al comma 3 si riporta testualmente:


"Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48."

Analizzando il comma dell'articolo sembra molto chiaro, infatti il legislatore dice fino a 15 lavoratori non definendo un numero minimo quindi  sottolinea che nel caso ci fosse un solo lavoratore la nomina del RLS deve avvenire ugualmente a prescindere dal numero di lavoratori.
Pertanto poi visto l'art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro assicura l'idonea formazione così come riportato nel comma 10 del medesimo articolo e con una formazione con le modalità riportate nel comma 11 sempre dello stesso articolo.

sabato 10 novembre 2012

Video di presentazione dello Studio


Lo Studio Arch Wladymiro Wysocki è un studio di Progettazione, Sicurezza sul lavoro e Consulenza,
in grado di offrire servizi inerenti il settore dell’urbanistica nei vari campi di attività (commerciali, uffici, residenziali), della progettazione, e della sicurezza sul lavoro.

Lieto di vedervi numerosi on-line e per meglio farvi conoscere le nostre attività ecco a voi un breve filmato di presentazione.





Grazie a tutti.
Studio Arch Wladymiro Wysocki

venerdì 2 novembre 2012

Procedure Standardizzate per la Valutazione dei Rischi. Parere positivo da Stato Regioni

La Conferenza Stato Regioni del 25 Ottobre 2012 ha approvato la bozza di decreto ministeriale riguardante la definizione delle procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi.
Ora la bozza è stata passata per la firma definitiva dei ministri e alla successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che le imprese fino a 10 dipendenti hanno la possibilità di effettuare l'autocertificazione entro e non oltre il 321 Dicembre 2012 ed entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate.

Pertanto ora si resta in attesa della pubblicazione ufficiale dei testi.

lunedì 29 ottobre 2012

La prova di Evacuazione: come e quando la si deve fare.

Con questo breve articolo non si vuole dare una esauriente spiegazione in merito alle prove di evacuazione, in quanto la complessità dell'evento e le variabili di luogo, situazioni, contesto rendono la prova diversa l'una dall'altra.
Lo scopo di questo breve articolo è solamente quello di sensibilizzare, di rendere consapevoli che sono molteplici le procedure da considerare e che mai nulla può essere lasciato al caso o valutato con leggerezza e superficialità.

Le prove di Evacuazione sono un ottimo e indispensabile strumento che dalle scuole agli uffici fino alle più numerose strutture debbano essere prese in seria considerazione, rendendoci sempre pronti in caso di necessità.

Numerosi studi hanno dimostrato che una delle principali cause di infortunio e di morte in caso di situazioni di emergenza sono dovuti al panico, al tentativo disordinato e confuso di mettersi in salvo, alle difficoltà da parte dei soccorritori di raggiungere il punto di interesse.

Ricordiamo quello che è successo nel luglio 2010 in Germania alla Love Parade, uno dei più grandi festival dedicati alla musica elettronica, di Duisburg, dove 19 persone sono morte e 516 feriti in seguito ad una ressa scatenata dal solo panico.

Di seguito riporto il link dove si può leggere l'articolo del Corriere delle Sera

http://www.corriere.it/cronache/10_luglio_24/duisberg-love-parade-vittime_c35ccb9e-973e-11df-bd32-00144f02aabe.shtml

Almeno una volta l'anno le aziende devono organizzare una Prova di Evacuazione ed è resa obbligatoria dal decreto ministeriale dell'antincendio D.M. 10.03.1998.

La prova deve essere coordinata dal RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) con l'ausilio della Squadra di Emergenza.

A seguire avremo gli Addetti all'Antincendio che interverranno con gli estintori nel caso in cui la prova lo preveda e sempre in caso di incendio o meglio principio di incendio controllabile., in caso contrario sarà obbligo chiamare i Vigili del Fuoco.

Gli Addetti al Primo Soccorso interverranno negli eventi di contusioni, traumi, abrasioni, ustioni ecc.

Gli Addetti alle Emergenze cureranno la correttezza delle procedure che verranno poste in essere durante le fasi dell'esercitazione e nello specifico:

- il presidio delle uscite di emergenza
- il disinnesco della corrente elettrica
- l'avviso a voce di tutto il personale anche dopo l'avviso di idonee sirene
- la messa in sicurezza, dove possibile, di alcuni beni aziendali
- la concentrazione del personale nei luoghi di lavoro in sicurezza
- l'uscita dallo stabile del personale stesso

Ecco quali sono le figure responsabili durante la prova di evacuazione:

  • Responsabile dell'Area di Raccolta
  • Addetto alle Comunicazioni Esterne
  • Addetto al Primo Soccorso
  • Squadra Addetti alla lotta Antincendio
  • La presenza di almeno un Coordinatore dell'Emergenza
  • Responsabile dell'Emergenza
Cosa si deve fare in caso incendio.
In caso di incendio tutti i presenti devono essere avvertiti da un segnale acustico quale possa essere una sirena o allarme.
Immediatamente dopo ecco le varie procedure:
  • interrompere immediatamente l'attività
  • prepararsi all'evacuazione
  • contare rapidamente i presenti che dovranno risultare nell'apposito registro presente nel piano di evacuazione
  • nel caso in cui dovesse mancare qualcuno il responsabile della conta lo comunicherà al coordinatore dell'emergenza e/o all'addetto alla squadra di emergenza dopo essere salvi
  • verificare che non siano rimaste persone nel luogo dell'evento, chiudere le finestre e le porte dei locali
  • mettersi alla testa della zona da evacuare
  • nelle vie di esodo (corridoi, atri ecc) in presenza di grande quantità di fumo tale da rendere difficoltosa la respirazione, proteggersi naso e bocca con un fazzoletto, meglio se bagnato.
  • accertarsi con l'addetto alla squadra delle emergenze di ciascun piano, che le vie di fuga siano sgombre e seguire le indicazione dello stesso in caso di una variazione di percorso a causa di complicazioni
  • mettere in sicurezza le persone diversamente abili in attesa di personale specializzato al recupero


Finita la prova annuale sarà cura del RSPP redigere un specifico verbale in merito.

giovedì 11 ottobre 2012

Obblighi in materia di sicurezza che gravano sulle imprese familiari


Visto l’art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l’impresa familiare come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.
La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).
All’impresa familiare si applicherà quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni


Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi 

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.


Mentre laddove i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.
In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.

I Lavoratori Autonomi sono Obbligati a redigere il DVR ?


Visto l’articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito T.U.), stabilisce che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, soggiacciono all’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest’ultimo obbligo è previsto solo nell’ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto).
L’articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).
Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.

mercoledì 10 ottobre 2012

I Disturbi Muscolo Scheletrici Lavorativi. La Movimentazione dei Carichi

Ridurre i rischi correlati alla movimentazione manuale dei carichi è possibile.
Una pubblicazione Inail riporta suggerimenti per la prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici e indicazioni per organizzare il lavoro in odo adeguato.

Il documento si sofferma sulla prevenzione la quale deve portare alla eliminazione delle cause meccaniche che determinano i disturbi muscolo scheletrici (DMS) attraverso la meccanizzazione o automazione dei processi.
A questo non va dimenticato che il datore di lavoro deve fornire ai proprio lavoratori una appropriata informazione e una specifica formazione sui rischi presenti nell'attività lavorativa.


http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N752624072/DisturbiMuscoloSchel2012.pdf

Linee guida per il Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri Edili

A seguito delle continue confusioni che si creano nel mondo della sicurezze e nello specifico nel campo dei Coordinatori, su quelli che sono i ruoli e gli obblighi riporto di seguito una importante linea guida della regione  Lombardia che è di valido aiuto agli addetti ai lavori.

Il documento, a partire dall'analisi del quadro normativo di riferimento va poi a definire tempistiche e modalità di svolgimento dei compiti che rientrano nella figura del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione CSP) e nel Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE).

Inoltre si snocciolano le altre figure della sicurezza nei cantieri, la responsabilità congiunte del committente e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il ruolo e gli obblighi delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici.

Un valido aiuto ci arriva anche dalle tabelle riportate nella seconda parte dove vengono esplicitate le azioni riferite agli obblighi e ai compiti del CSP e del CSE.

Nel link di seguito è riportato il documento
http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/369/802/decreto%20linee%20di%20indirizzo%20coordinatori%20sicurezza.pdf#88458






martedì 4 settembre 2012

Autocertificazione e D.L.57/2012 con la conversione in legge la proroga al 31 dicembre 2012

Con la pubblicazione della legge 12 luglio 2012, n. 101, è stato definitivamente convertito il D.L. n. 57/2012, con il quale sono state prorogate alcune importanti scadenze di adempimenti in materi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I termini prorogati interessano principalmente due settori:
1. le disposizioni che devono essere applicate ad alcune particolari categorie di lavoratori
2. i termini entro i quali datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono sostituire il documento di valutazione dei rischi (DVR) con una autocertificazione che attesti l'avvenuta valutazione.

Il decreto legge . 57/2012 ha prorogato il termine massimo al 31 dicembre 2012; in realtà si tratta di una proroga "mobile" nel senso che nella legge di conversione è previsto che l'autocertificazione non sarà più possibile decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che disciplinerà la redazione del documento di valutazione dei rischi mediante procedure standardizzate (ancora oggi non emanate).
Quindi se questo termine dovesse terminare prima del 13 dicembre 2012, non sarà più possibile ricorrere all'autocertificazione.
La data dell'ultimo giorno dell'anno è solamente un termine massimo oltre il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più ricorrere all'autocertificazione e pertanto redigere il normale DVR come tutte le altre imprese.
Lo strumento dell'autocertificazione va utilizzato con estrema cautela in quanto è una semplificazione nel documentarla e non di valutare ogni singolo rischio il quale deve essere sempre analizzato con prove documentali da parte del datore di lavoro.
Pertanto i decreti con le procedure standardizzate di prossima emanazione dovranno essere considerate come delle semplici linee guida per la redazione dei documenti e non dei documenti standard validi per ogni attività dove è sufficiente compilarle con i relativi dati aziendali.

Di seguito si riporta il link in merito alla legge 12 luglio 2012 n. 101 di conversione in legge del D.L. n. 57/2012 del 12 maggio 2012.
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F85BC9BB-5231-4AAE-8C92-10940E59D174/0/DL12maggio_2012_n57.pdf

Proroga di un anno per il CPI

A seguito della modifica del decreto legge 83/2012, Misure urgenti per la crescita del Paese, è stata prorogata al 7 ottobre 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni del Nuovo regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011).
Il regolamento aveva introdotto un elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli per la prevenzione incendi, i quali avrebbero dovuto avrebbero dovuto adeguare la propria posizione entro il 7 ottobre 2012.
Le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono ricomrpese in un allegato, in rapporto a 3 categorie A, B, C.
Alla categoria A o di prima classe, appartengono le attività di limitata complessità alle quali spetta solo pa presentazione della SCIA e per le quali non è più previsto il parere dei VV.FF.
Nella categoria B o di seconda categoria, sono inserite le attività della tipologia della prima classe, ma caratterizzate da un livello di complessità più elevato.
I controlli per queste due categorie, A e B, verranno effettuate entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA su un modello a campione.
Le attività di classe terza e quindi di categoria C, sono le attività con un livello ancora più elevato.
Per queste attività il controllo sarà effettuato entro 60 giorni.

Il CPI rilasciato sulla base del nuovo decreto avrà una validità di 5 o 10 anni a seconda:
1. della tipologia dell'attività
2. del grado di rischio di pericolosità.

Il CPI ( Certificato di Prevenzione Incendi) viene rilasciato dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco, su istanza dei soggetti delle attività, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti.

Per leggere la legge cliccare il link di seguito riportato:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;134

lunedì 30 luglio 2012

D.Lgs. n.109 del 16 luglio 2012. Norme relative nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 il D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Il nuovo provvedimento prevede delle ipotesi di aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare e nello specifico, nel caso in cui sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero quanto:


  • vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori
  • vengano occupati minori in età non lavorativa
  • ricorrono le ipotesi di sfruttamento di cui all'art. 603 bis del codice penale 


Il decreto interviene su tre aspetti:

  1. il sistema sanzionatorio
  2. la tutela del lavoratore sfruttato
  3. l'emersione dell'irregolarità 
Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 secondo le modalità stabilite da decreto che dovrà essere emanato dal ministero dell’Interno di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con il ministero per la Cooperazione internazionale e l’integrazione e con il ministero dell’Economia e delle finanze entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame nell’articolo.
La dichiarazione di irregolarità è subordinata al pagamento di un contributo forfettario di 1000 euro.
Questo l'iter in grandi linee tratte dall'art. 5 Disposizione Transitoria:
"La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito."
"La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all’atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. È fatto salvo l’obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi."
"Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5"
"Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiegoovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno".
Per leggere il Decreto Legislativo del 16 luglio 2012:

Decreto Dirigenziale 30 luglio 2012. Il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche

Con il recente Decreto Dirigenziale del 30 luglio 2012 è stato pubblicato il secondo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
Il secondo elenco, di cui al p.to 3.7 dell'allegato III del Decreto 11 aprile 2011 dei soggetti abilitati di cui all'art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. n. 106/2009.

Il nuovo elenco sostituisce integralmente il presente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012.

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7F67B287-589F-47E4-9C36-F94FA0F1698E/0/20120730_Did.pdf

venerdì 27 luglio 2012

Accordi Stato Regioni Formazione ex art. 34 e art. 37 TU adeguamento e linee applicative

Sono state approvate nella Conferenza  Stato Regioni del 25 luglio 2012 e pubblicate dal Ministero del Lavoro l' "adeguamento e linee applicative degli accordi ex articoli 34, comma 2, e 37, comma 2 del D. Lgs. n.81/08 e s.m.i. D.Lgs. n. 106/2009".
 Si tratta di linee " concernenti le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per i datori di lavoro ( ove quando consentito decidano di svolgere direttamente il ruolo di RSPP), lavoratori, dirigenti e preposti".
Il documento fornisce chiarimenti su tutti gli aspetti trattati dagli accordi.

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D05005A5-B135-423B-870A-7475A7FE79B5/0/Linee_applicative_formazione_26062012.pdf

mercoledì 25 luglio 2012

Conversione in legge del D.L. n. 57/2012

In G.U. n. 162 del 13 luglio 2012 è pubblicata la Legge 12 luglio 2012 n. 101: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.


Legge 12 luglio 2012:


http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-07-13&task=dettaglio&numgu=162&redaz=012G0122&tmstp=1342431485783

lunedì 23 luglio 2012

L'Autocertificazione del Documento di Valutazione dei Rischi per le aziende fino a 10 dipendenti

L'Autocertificazione per le aziende fino a 10 dipendenti di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. n. 106/2009 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012 così come dal D.L. n. 57 del 12 maggio 2012 e entrato in vigore dal 14.05.2012.

La proroga è stata fissata fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale recante le cosiddette "procedure standardizzate" cui attenersi per la redazione del DVR e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

Quindi dal 1° gennaio 2013, anche in mancanza delle procedure standardizzate dovrà essere redatto il DVR.

Per leggere il Decreto Legge 57/2012 cliccare il link di seguito riportato

http://www.lavorareinsicurezza.com/dl57.pdf

Di seguito si riporta il documento delle Procedure Standardizzate per la Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. n. 106/2009

http://www.porreca.it/fckeditor/userfiles/image/NOTIZIE/Procedure%20standardizzate%20per%20la%20valutazione%20dei%20rischi.pdf




mercoledì 18 luglio 2012

Elenco dei soggetti abilitati alla verifica delle attrezzature

Lo scorso 28 maggio 2012, a pochi giorni dall'entrata in vigore del decreto Ministeriale del Lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, è stato pubblicato, con decreto dirigenziale 21 maggio 2012 il primo elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. n. 106/2009.
E' utile ricordare che le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro hanno fissato l'obbligo al datore di lavoro di sottoporre queste attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettiva efficienza ai fini di sicurezza.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. obbliga il datore di lavoro di provvedere che le attrezzature di lavoro siano sottoposte a specifici controlli prima della messa in servizio e durante la fase di esercizio e in particolare con l'art. 71  a un controllo iniziale e a interventi di controllo periodici al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni.



Andamento degli infortuni sul lavoro. Rapporto INAIL 2011

E' stato presentato il Rapporto Annuale INAIL sull'andamento infortunistico per l'anno 2011.

Il rapporto evidenzia come nell'anno 2011 ci sono stati 51 mila infortuni in meno rispetto al 2010. Il numero dei casi mortali rimane, quindi, per il secondo anno consecutivo al di sotto dei mille. In sintesi, nel 2011 risultano 725 mila gli infortuni avvenuti e denunciati, in calo del 6,6% rispetto ai 776 mila del 2010; 920 i morti sul lavoro, in calo del 5,4% rispetto ai 973 dell'anno precedente.


http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/P1553662568/Rapporto_Inail_2011_tavole_statistiche_commentate.pdf

Indicazioni del Ministero del Lavoro sul sollevamento di persone con attrezzature non previste

Il 9 maggio 2012 sono state emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le
procedure tecniche che devono essere seguite nel caso di sollevamento di persone con
attrezzature non previste a questo scopo. Il recupero di lavoratori in caso di pericolo è
consentito previa valutazione del rischio, possesso di idonea attrezzatura, verifiche periodiche e
controlli sulle attrezzature utilizzate. Sono previste anche simulazioni di recupero di lavoratori e
confermati alcuni divieti, per esempio, il divieto di sollevare i lavoratori con le forche dei carrelli
elevatori.


Commissione Consultiva Permanente, 18 aprile 2012
Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine
1. PREMESSA
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Lettera circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.lgs. n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, allegato.
A seguito dell’emanazione del citato parere, si è ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell’uso, sempre unicamente nei casi già indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Esse costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all’utilizzo delle attrezzature nei casi in questione.

2. SCOPO DELLA PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il D.Lgs. n. 81/2008 proibisce, come regola generale, l’uso di una macchina per una funzione per la quale non è stata progettata. Tale uso è, però, ammesso “a titolo eccezionale” nei casi previsti dal citato parere della commissione consultiva permanente, a condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica.
Si rende, quindi, necessario fornire specifiche procedure di sicurezza esclusivamente nel caso di sollevamento di persone con attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento.
Il presente documento si propone, pertanto, di offrire una guida per il datore di lavoro che debba ricorrere, esclusivamente nei casi indicati dalla Commissione Consultiva Permanente, al sollevamento eccezionale con gru o carrelli elevatori e di esso potranno tener conto gli organi vigilanza territoriali, limitatamente ai fini di cui al citato parere sul concetto di eccezionalità, allegato.
Le uniche attrezzature oggetto del presente documento sono le attrezzature per il sollevamento di persone (piattaforme, gabbie, cestelli ecc.) che non sono assemblate con la macchina di sollevamento materiali, ma sono semplicemente sollevate dalla macchina stessa come se fossero una parte integrante del carico, sospese al gancio di una gru (fig. 1) o posizionate sulle forche di un carrello (fig. 2).

Fig. 1
Fig. 2
NOTA: si ribadisce che le attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento utilizzate con macchine progettate per il sollevamento di materiali allo scopo di sollevare persone sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della direttiva n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010) non configurandosi:
1) come “attrezzature intercambiabili” in quanto non modificano la destinazione d’uso della macchina, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) della Direttiva macchine n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010, articolo 2, comma 2, lettera b)).
2) come “accessori di sollevamento” essendo parte integrante del carico ai sensi dell’art. 2 - comma 2 - lettera d) della Direttiva macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010 - art. 2 - comma 2 - lettera d)).
Per quanto sopra questa tipologia di attrezzature per il sollevamento di persone non può recare la marcatura CE.

3. DEFINIZIONI
Esclusivamente ai fini del presente documento sono adottate le seguenti definizioni:
Cesta/ cestello: dispositivo destinato ad essere accoppiato a macchine per il sollevamento materiali (carrello industriale semovente con operatore a bordo e gru) al fine di sollevare eccezionalmente persone.
Gru: macchina a funzionamento discontinuo destinata a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri dispositivi di presa.
Carrello elevatore a forche: Carrello industriale semovente con operatore a bordo.

4. INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI
Prima di sollevare persone con mezzi non destinati a tale scopo, oltre a verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti di eccezionalità di cui al parere, allegato, occorre valutare attentamente sia aspetti tecnici che procedurali, di seguito trattati distintamente per carrelli e per gru.
Nei casi di cui sopra è possibile sollevare persone con macchine non destinate a tale scopo solo se il loro sollevamento avviene mediante mezzi idonei al sollevamento di persone in sicurezza. E’ assolutamente vietato sollevare persone direttamente su forche, pallet o altri supporti di fortuna.
L’impiego di ceste/cestelli per il sollevamento persone su macchine previste per il solo sollevamento materiali richiede che il datore di lavoro valuti i rischi legati al sollevamento persone che i fabbricanti delle macchine destinate al sollevamento materiali non hanno considerato e che, quindi, adotti le relative misure di sicurezza.
In particolare, i principali aspetti che devono essere presi in considerazione, come meglio dettagliati nei paragrafi successivi, dal datore di lavoro che si accinge ad impiegare eccezionalmente questa tipologia di attrezzature di lavoro sono i seguenti:
Caratteristiche delle attrezzature di lavoro
• stabilità, resistenza e portata del sistema in relazione alla nuova configurazione di carico e al collegamento tra cesta/cestello e la macchina di sollevamento;
• accesso alla cesta/cestello.
• stato di manutenzione e conservazione dell’attrezzatura di lavoro
• corretta installazione della cesta/cestello;
• protezione contro il rischio di contatto con organi mobili

Ambiente di lavoro
• idoneità del sito in cui si deve operare (livellamento, condizioni e stabilità del suolo, adeguata visibilità etc.);
• delimitazione della zona di intervento e divieto d’accesso al personale non coinvolto.
• condizioni atmosferiche; al riguardo, occorre individuare i parametri ambientali limite per l'operatività (velocità del vento etc…);
• individuazione e controllo delle possibili cause di interferenza fra strutture fisse e cesta/cestello durante i movimenti;
• rispetto delle distanze di sicurezza dalle strutture fisse;
• predisposizione di misure idonee a prevenire la caduta di oggetti.

Personale e modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro
• individuare la configurazione adatta all’intervento da svolgere (ad es. scegliere il carrello o la gru e la cesta/cestello adatti in considerazione delle altezze da raggiungere e del numero di persone coinvolte);
• mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione a quelli contro le cadute dall’alto;
• recupero dell’operatore in caso di guasto, malfunzionamento etc.;
• nomina di un sovraintendente alle operazioni o di un capo manovra;
• impiego di personale specificamente formato ed addestrato;
• garanzia di assistenza continua terra-bordo con possibilità di agevole comunicazione;
• utilizzo di messaggi codificati per la comunicazione (segnaletica vocale/gestuale) di sicurezza terra- bordo e viceversa;
• limitazione della velocità di sollevamento.

4.1 GRU
Utili indicazioni si possono trovare nelle norme tecniche ISO 12480-1 e nelle norme UNI EN 14502-1, cui si rimanda per tutto quanto non evidenziato nel presente documento. Le suddette norme, la cui applicazione si ricorda essere a carattere volontario, rappresentano lo stato dell’arte e sono un valido strumento di carattere tecnico-procedurale.
Allo scopo di offrire uno strumento operativo, si riportano di seguito i contenuti maggiormente rilevanti delle norme appena citate, ai fini del presente documento.
Le persone debbono trovare posto su piattaforme appositamente progettate o cestelli provvisti di mezzi adatti ad evitare cadute di persone o attrezzature.
Tali mezzi devono essere attrezzati in modo tale da evitare che la cesta o il cestello appesi al gancio vadano in rotazione o ribaltamento. La cesta/cestello dovrebbe essere chiaramente e permanentemente marcato con l’indicazione del peso e del numero di persone che può trasportare in sicurezza.
La cesta o il cestello dovrebbero essere ispezionati prima dell’uso in modo da essere sicuri che siano ancora in condizioni di sicurezza per trasportare persone. Una registrazione di tutte le ispezioni deve essere mantenuta sulla macchina.

Si riportano di seguito le prescrizioni operative per un uso sicuro tratte dalla norma ISO 12480
Allegato C

Equipaggiamento gru
La gru dovrà essere equipaggiata con:
- limitatore di sollevamento;
- freno automatico tale che quando i comandi sono rilasciati, il funzionamento si arresta (comando a uomo presente);
- discesa del carico motorizzata (discesa solo a motore innestato). Nota che il sollevamento e
l’abbassamento delle persone è permesso solo con gru con limitatore di carico nominale;
- per operazioni sotto il livello del terreno deve esser previsto un limitatore di discesa.

Procedure speciali
Le seguenti procedure speciali dovrebbero essere seguite quando vengono sollevate persone.
- La persona specificatamente responsabile della supervisione del lavoro da compiere, determina il modo meno pericoloso per eseguire il lavoro o accede all’area e autorizza l’attività. La persona responsabile ha il compito di descrivere l’operazione ed i suoi tempi di attuazione. La relazione una volta approvata dal responsabile sarà conservata agli atti.
- Il sollevamento ed il mantenimento in quota devono essere fatti in sicurezza sotto la direzione di una persona appositamente designata.
- Una riunione in presenza del gruista, del preposto e del personale che deve essere sollevato e mantenuto in
quota ed i supervisori responsabili del lavoro, deve essere tenuta per analizzare le procedure che devono essere seguite non escludendo quelle procedure per l’ingresso e l’uscita del personale nella cesta o nel
cestello e per identificare l’area nella quale il personale entra o esce.
- Il gruista ed il preposto dovranno effettuare una prova di sollevamento con una massa equivalente a quella che deve essere sollevata, applicata alla cesta o al cestello per verificarne il funzionamento.
- Le comunicazioni tra il gruista, il preposto ed i lavoratori che sono sollevati devono essere sempre mantenute.
- Quando dalla cesta o dal cestello deve essere eseguita una saldatura, l’elettrodo dovrà essere protetto dal
contatto con i componenti metallici della cesta o del cestello
- Il personale sollevato o mantenuto dovrà usare cinture di sicurezza collegate a punti di aggancio predisposti.
- Gli operatori devono rimanere ai posti di comando quando la cesta o il cestello sono occupati.
- Il movimento della cesta o del cestello che trasporta il personale dovrà essere fatto in maniera cauta e controllata senza movimenti bruschi della gru. La velocità di salita o discesa non deve superare 0,5 m/s.
- Una gru mobile non deve spostarsi mentre il personale è nella cesta o nel cestello.
- Il personale che viene sollevato o già in posizione, dovrà rimanere in contatto visivo o in comunicazione con l’operatore o il segnalatore.
- La massa totale del carico sospeso (personale incluso) dovrà essere inferiore al 50% della portata nominale
della gru nelle normali condizioni d’ uso. La gru deve avere una portata nominale di almeno 1000 kg.
- La cesta o il cestello devono essere usate solo per il personale, le loro attrezzature e per materiale sufficiente ad effettuare il loro lavoro. Non è possibile usare la cesta o il cestello per il trasporto materiali.
- Il personale deve mantenere tutte le parti del corpo all’interno della cesta o cestello sospeso durante il
sollevamento, l’abbassamento e il posizionamento. Il personale non può sostare o lavorare sul corrimano o sul fermapiedi della cesta o cestello.
- Se la cesta o il cestello non può ritornare al suolo dovrebbe essere fissata alla struttura della gru prima che
il personale entri o esca.
- La cesta o il cestello non dovrebbe essere usata per venti superiori a 7 m/s o in presenza di tempo perturbato, neve, ghiaccio, nevischio o altre condizioni di tempo avverso i cui effetti possono incidere sulla
sicurezza del personale.
- Dopo l’agganciamento della cesta o del cestello e prima che il personale possa compiere qualsiasi lavoro, dovranno essere provati tutti i dispositivi di sicurezza.

4.2. CARRELLI
Pur non essendo, ad oggi, disponibili norme specifiche sulle problematiche in esame si ritiene utile, in analogia a quanto fatto per le gru, riportare le seguenti indicazioni.
Per l’uso di ceste montate su carrelli non esistono norme tecniche o documenti condivisi a cui fare riferimento, ma solo indicazioni che vari Paesi europei hanno fornito a livello nazionale. Pertanto, al fine di un utilizzo in massima sicurezza e coerentemente rispetto a quanto previsto al punto 4 (INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI) del presente documento, bisogna valutare la sicurezza dell’accoppiamento carrello-cesta. Inoltre, occorre verificare che la portata, complessiva, di funzionamento non debba superare la metà della portata nominale del carrello prevista dal costruttore.

Allegato
Parere della commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro inerente concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Allo scopo di chiarire il reale significato e l’estensione del termine “ a titolo eccezionale” nel caso di sollevamento di persone con mezzi non destinati a tale scopo, si ricorda che il punto 3.1.4 dell’allegato VI al decreto legislativo n. 81/08, stabilisce che: “ … omissis … a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo; … omissis …”.
Al riguardo, considerato che la disposizione in esame è stata introdotta per garantire in concreto valide condizioni di sicurezza ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine; si ritiene che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi:
- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.
In definitiva, la commissione ritiene sia utile, allo scopo di conferire più agevole applicabilità alla previsione di legge, dare i suddetti chiarimenti circa il reale significato del concetto di “eccezionale” richiamato nell’allegato VI al D.lgs. n. 81/08.
Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.


Spazi in ambienti confinati: il manuale delle procedure


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il comunicato 11 maggio 2012, ha reso nota
la pubblicazione del «Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 177/2011», contenente la prima di quella che si
preannuncia una lunga serie di procedure operative di sicurezza per i lavori in ambienti sospetti
d’inquinamento o confinati. Si tratta, quindi, di un documento molto importante, messo a punto
dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro nella seduta del
18 aprile 2012, che ha dato attuazione al disposto dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 177/2011, che
ha definito tra l’altro un regime speciale di qualificazione per le imprese appaltatrici e
subappaltatrici operanti in questi luoghi di lavoro e la certificazione dei contratti, avente valore di
buone prassi per quanto riguarda le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori che
devono essere realizzati nelle diverse tipologie di ambienti sospetti d’inquinamento o confinati e
«al fine di mettere a disposizione degli operatori un “catalogo” di soluzioni validate ed efficaci»

Si riporta di seguito il manuale illustrato per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 177/2011

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6F1B80BE-9CA0-4549-9FBB-068D3D86CA0A/0/Manuale_illustrato_ambienti_confinati.pdf

lunedì 4 giugno 2012

Autocertificazione VdR: D.L. n.57/2012. La proroga

Numerosi sono i soggetti interessati dalla proroga contenuta nell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 57/2012, in vigoredal 14 maggio 2012, che ha riguardato l'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 che ha connesso ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori la facoltà di ricorrere, fino al 30 giugno 2012, all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, anzichè dover redigere il DVR.
Il D.L. n.57/2012 ha così modificato il comma 5, secondo periodo, art.29, stabilendo che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno ricorrere ancora all'autocertificazione fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di pubblicazione d'entrata in vigore del decreto interministeriale che definirà queste procedure standardizzate (art 6, comma 8, lettera f) e, comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Pertanto questi datori di lavoro avrenno più tempo per elaborare il DVR, anche se occorre ricordare che sono diverse le attività nelle quali non può essere utilizzata l'autocertificazione quali:
  • DL, imprenditori e non, che occupano più di 10 lavoratori (secondo la definizione dell'art. 2 comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.81/08
Attività classificate a maggior rischio quali:
  • aziende industriali cosiddette " a rischio d'incidente rilevante" di cui all'art.2, D.Lgs. n.334/1999, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8;
  • centrali termiche ;
  • impianti e installazioni di cui gli artt 7, 28 e 33, D.Lgs. n. 230/1995;
  • aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Si riporta di seguito le modifiche apportate al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. a seguito del D.L. n.57/2012, in viogre dal 14 maggio 2012


Art. 3

(omissis)


2. Con Decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 23,della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente Decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272(N), e per il settore delle navi da pesca, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo Decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 19, e relativi Decreti di attuazione.

3. [Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,]
Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla Legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi Decreti di attuazione; [decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente Decreto].
(omissis)




Art. 29

(omissis)


5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera
f). [Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012] Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente eriodo non si applica alle attità di cui all'articolo 31, comma 6, lettere A), b), c), nonchè g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi  sulla basese delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1,2,3 e 4.
(omissis)

____________
In grassetto le modifiche del D.L. n. 57/2012