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venerdì 7 marzo 2014

PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Azienda USL 3 Pistoia

Corso Primo Soccorso Sanitario nei luoghi di lavoro.

L'azienda USL 3 di Pistoia ha pubblicato sul proprio sito un interessantissimo opuscolo utile alla gestione delle emergenze per gli Addetti al Primo Soccorso, i quali devono essere nominati e opportunamente informati secondo il D.M. 388/2003.

Di seguito la possibilità di scaricarsi quanto riportato.


QUANDO SI AGGIORNA IL DVR ?

D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali
(...)
 
Non esiste dunque una tempistica predefinita. Salvo che la legge disponga diversamente per alcuni rischi specifici.
Il rischio è sempre in agguato, la necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi è dunque permanente.

LEGGE 9/2014. CONTRASTO AL LAVORO NERO


ROMA – Pubblicata dal Ministero del Lavoro la circolare Circolare n. 5/2014 Art. 14, D.L. n. 145/2113 (conv. da L. n. 9/2014) – misure di contrasto al lavoro nero sommerso ed irregolare – maxisanzione, revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni per la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali.

Il testo riporta indicazioni riguardanti la misura degli importi sanzionatori e relativa tempistica, ai sensi delle variazioni apportate dalla Legge 9/2014 Destinazione Italia di conversione del Dl 145/2013, entrata in vigore il 22 febbraio 2014.

Per quanto riguarda la maxisanzione per il lavoro nero la circolare indica che:

per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Dl 145/2013, ovvero prima del 24 dicembre 2013 si applica la disciplina pregressa, sia per importi sanzionatori che per la diffida:
per le violazioni tra l’entrata in vigore del Dl 145/2013 e il giorno antecedente l’entrata in vigore della L. 9/2014, ovvero dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014, si applicano sanzioni previsto dall’art. 3 del Dl 12/2002 (aumento 30% sia su parte fissa che variabile) e procedura di diffida indicata dall’art. 13 del Dlgs 124/2004;
per le violazioni successive all’entrata in vigore della L 9/2014, ovvero dal 22 febbraio 2014 si applicano sanzioni previsto dall’art. 3 del Dl 12/2002 (aumento 30% sia su parte fissa che variabile) ma non la procedura di diffida indicata dal Dlgs 124/2004.
Revoca del provvedimento di sospensione di attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 81/08. La Legge 9/2014 ha mantenuto l’aumento del 30% previsto dal Dl 145/2013 (vedi nota 2277 27 dicembre 2013). I nuovi importi quindi “trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre u.s. anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data”.

Infine gli importi sanzionatori per violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro.

La Legge 9/2014 ha duplicato e non più decuplicato gli importi (come originariamente previsto dal Dl 145/2013) e ha stabilito che la disposizione può essere applicata sulle violazioni commesse a partire dall’entrata in vigore del Dl 145/2013 e quindi dal 24 dicembre 2013.

Da ciò deriva che le violazioni commesse fino al 23 dicembre saranno soggette al regime sanzionatorio precedente, quelle commesse dal 24 dicembre in poi saranno raddoppiate.




DA APRILE LA GESTIONE DEL DURC INTERNO

Dal prossimo aprile sarà attivo il sistema di gestione del Durc interno attraverso il quale l’Inps rileverà, mensilmente, la presenza di “situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” (art. 1, c. 1175 della legge finanziaria 2007*).

Secondo l’anticipazione data dall’Inps con il messaggio 2889 del 27 febbraio, sarà l’Istituto a interrogare, a metà di ogni mese, i propri archivi elettronici allo scopo di rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.

Si supera così la procedura della richiesta del Durc da parte del datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese di richiesta dei benefici.

Il sistema elettronico consente anche alle aziende il puntuale controllo della propria regolarità contributiva. D’ora in poi, infatti, sul portale Inps, Cassetto previdenziale, i datori di lavoro potranno verificare direttamente la propria situazione.

Essa potrà presentare:

nessuna irregolarità (semaforo verde);
presenza di irregolarità (semaforo giallo).
In questo secondo caso il datore di lavoro riceverà, via Pec, una comunicazione: a) con l’indicazione delle irregolarità riscontrate e b) l’invito a regolarizzare le irregolarità entro 15 giorni, superati i quali, verrà attivato il semaforo rosso (Durc irregolare), con l’esclusione, ma solo per il mese in questione, dei benefici richiesti.

Per il mese successivo il sistema elettronico dell’Inps riproporrà la richiesta del Durc interno: se si ripresenterà ancora la irregolarità riscontrata in precedenza (o irregolarità di altro tipo) si riattiverà la segnalazione del semaforo giallo con la conseguente procedura dell’invito alla regolarizzazione, e con la duplice possibilità del semaforo rosso o del semaforo verde (Durc interno positivo).

* … i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Fonte Quotidiano Sicurezza