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lunedì 4 giugno 2012

Autocertificazione VdR: D.L. n.57/2012. La proroga

Numerosi sono i soggetti interessati dalla proroga contenuta nell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 57/2012, in vigoredal 14 maggio 2012, che ha riguardato l'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 che ha connesso ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori la facoltà di ricorrere, fino al 30 giugno 2012, all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, anzichè dover redigere il DVR.
Il D.L. n.57/2012 ha così modificato il comma 5, secondo periodo, art.29, stabilendo che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno ricorrere ancora all'autocertificazione fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di pubblicazione d'entrata in vigore del decreto interministeriale che definirà queste procedure standardizzate (art 6, comma 8, lettera f) e, comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Pertanto questi datori di lavoro avrenno più tempo per elaborare il DVR, anche se occorre ricordare che sono diverse le attività nelle quali non può essere utilizzata l'autocertificazione quali:
  • DL, imprenditori e non, che occupano più di 10 lavoratori (secondo la definizione dell'art. 2 comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.81/08
Attività classificate a maggior rischio quali:
  • aziende industriali cosiddette " a rischio d'incidente rilevante" di cui all'art.2, D.Lgs. n.334/1999, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8;
  • centrali termiche ;
  • impianti e installazioni di cui gli artt 7, 28 e 33, D.Lgs. n. 230/1995;
  • aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Si riporta di seguito le modifiche apportate al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. a seguito del D.L. n.57/2012, in viogre dal 14 maggio 2012


Art. 3

(omissis)


2. Con Decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 23,della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente Decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272(N), e per il settore delle navi da pesca, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo Decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 19, e relativi Decreti di attuazione.

3. [Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,]
Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla Legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi Decreti di attuazione; [decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente Decreto].
(omissis)




Art. 29

(omissis)


5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera
f). [Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012] Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente eriodo non si applica alle attità di cui all'articolo 31, comma 6, lettere A), b), c), nonchè g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi  sulla basese delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1,2,3 e 4.
(omissis)

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In grassetto le modifiche del D.L. n. 57/2012




venerdì 1 giugno 2012

Locandina Studio Arch Wladymiro Wysocki

A seguito delle numerose rischieste in merito a quali sono i servizi dello Studio Arch Wladymiro Wysocki, riportiamo di seguito la locandina nella quale sono riportate tutte le attività dello studio.

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