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mercoledì 17 dicembre 2014

NUOVO TESTO UNICO D.LGS. 81/08 E S.M.I. D.LGS. 106/2009 AGGIORNATO A DICEMBRE 2014



Disponibile il testo coordinato nell'edizione dicembre 2014



Riportiamo nel link l'aggiornamento del Testo Unico della Sicurezza edizione Dicembre 2014

Novità in questa versione:

Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014;

Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11. (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014);
Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”;
Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
Inseriti gli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04/11/2014;



giovedì 18 settembre 2014

IL DECRETO CON I MODELLI SEMPLIFICATI DI POS - PSC - PSS

Pubblicato il decreto interministeriale 9 settembre 2014



Con decreto interministeriale, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.

Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014.

errori d’impaginazione nell’allegato del PSC: la pagina 12 del documento in formato digitale (in formato PDF) deve essere spostata dopo la pagina 9 e la pagina 19 va inserita dopo la 16.

Decreto interministeriale 9 settembre 2014


mercoledì 27 agosto 2014

HELP ARCH, IL NUOVO SERVIZIO DELLO STUDIO. IL TUO ARCHITETTO ANCHE PER UN GIORNO.

Ancora una novità dello Studio Arch Wladymiro Wysocki, il tuo architetto anche per un solo giorno, per aiutarti nei momenti di indecisione durante una scelta di un arredo, di organizzazione dei tuoi spazi, nella scelta di elementi di finitura, per un semplice consiglio, ecc...
Il servizio nasce da un incontro casuale presso un noto mobilificio, dove una giovane coppia era indecisa di come arredare e gestire gli spazi della loro nuova casa ma troppo sconsolati nel chiamare un professionista per abbattere i costi trovandosi poi in mille problematiche ingestibili.
Oggi lo Studio Arch Wladymiro Wysocki vuole promuovere questa iniziativa proprio per venire incontro a tutti coloro che non sanno cosa fare e da dove partire, senza dover affrontare costi assurdi.
Da oggi tutto è possibile, il tuo consulente di arredo e design anche per un solo giorno.
Ti aiuteremo nell'organizzare la tua casa ideale, dall'organizzazione degli spazi, sempre insufficienti, alla scelta dei materiali, dal colore della parete al pavimento, fino alla scelta del tuo arredo e dei punti luce.

NON ASPETTARE, CHIAMACI !!!




Per maggiori informazioni:
www.studioarchww.it

TI ASPETTIAMO !!!

LA SICUREZZA NELLE SCUOLE. SENSIBILIZZIAMO I NOSTRI RAGAZZI

Sta per partire un nuovo progetto dello Studio Arch Wadymiro Wysocki, portare nelle scuole la Sicurezza sul Lavoro.
Quotidianamente sentiamo notizie di operai che si sono gravemente infortunati o ancora peggio sono morti, mettiamo fine a tutto questo!!!
L'obiettivo nostro è quello di sensibilizzare i ragazzi già negli ultimi anni della scuola così da renderli pronti nel mondo del lavoro.
Solo sapendo cosa facciamo e soprattutto come lo facciamo possiamo ridurre i Pericoli ed evitare i Rischi.
Il concetto fondamentale che vogliamo affrontare è la conoscenza e la differenza del Pericolo e del Rischio oltre a sensibilizzare i ragazzi a un tema così importante per la salute e la sicurezza di ognuno.
Ricordiamo che la sicurezza è un qualcosa che non tocca solo chi lavora, ma la quotidianità!!
Riportiamo solo alcuni rischi di tutti i giorni a titolo di esempio:

  • rischio di caduta dall'alto (il solo 50% è dovuto ad un uso improprio delle classiche scale portatili)
  • rischio di caduta da raso (è sufficiente un filo elettrico che attraversa la stanza o un angolo del tappeto rialzato)
  • rischio rumore
  • rischio vibrazioni
  • rischio da stress lavoro correlato
  • rischio movimentazione manuale dei carichi (attività quotidiana, e ricordiamo gli zaini degli studenti che sono sempre più pesanti)
  • rischio chimico
e tanti altri.


Nasce così l'idea di affrontare i temi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. n.106/2009, che oggi sono obbligatori per chi si affaccia nel mondo del lavoro e che sono un ottimo biglietto da visita per chi si presenta nelle aziende.

Non sottovalutare il Pericolo !!!

Contattateci e saremo lieti di chiarire ogni Vostra perplessità.




martedì 26 agosto 2014

CORSO DI FORMAZIONE PER RLS

Il corso per RLS costituisce corso di base per lo svolgimento del ruolo di R.L.S. in applicazione all’art. 37 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. Il corso è obbligatorio per tutti i soggetti eletti o designati allo svolgimento del ruolo di R.L.S. fornendo le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente




AGGIORNAMENTO RLS

Il corso per RLS costituisce il corso di base per lo svoglimento del ruolo di RLS in applicazione all'art.37 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. D.Lgs. n. 106/2009. Il corso è obbligatorio per tutti i soggetti eletti o designati allo svolgimento del ruolo di RLS, formendo le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in applicazione della normativa vigente. Il corso di aggiornamento è obbligatorio con decorrenza annuale.


Per info e iscrizioni
http://www.studioarchww.it/sezioneDocumenti/SCHEDA%20DI%20ISCRIZIONE.pdf


CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI RISCHIO ALTO

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro


Per info 

Per iscrizioni 

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

Il corso vuole fornire ai lavoratori gli elementi essenziali per una corretta gestione delle situazioni di emergenza, nonché sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.




CORSO PER RSPP DATORI DI LAVORO - RISCHIO BASSO


Il corso vuole fornire a tutti i datori di lavoro la formazione inerente la salute e sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio nelle proprie attività lavorative.




CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO BASSO

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro


Per maggiori info e iscrizioni cliccate il link sottostante

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO BASSO

Corso di Formazione ADDETTI ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO

Il corso vuole fornire ai lavoratori gli elementi essenziali per una corretta gestione delle situazioni di emergenza, nonché sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.


Sono aperte le iscrizioni !!!



SCONTO SICUREZZA INAIL




Riportiamo di seguito il link Inail dove poter scaricare il modello OT/24

N.B.  Per informazioni  e consulenza inerenti la sicurezza e quanto altro necessario ci potete contattare sul nostro sito nell'area contatti, di cui mettiamo il link per l'accesso diretto.
http://www.studioarchww.it/contatti.html

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP DL - RISCHIO ALTO

Tutti i datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 81/ 08 e successive modifiche. I contenuti minimi del corso sono riportati dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il corso fornirà la formazione inerente la salute e sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente europea e una maggior percezione del rischio nelle proprie attività lavorative.


Per le informazioni e iscrizioni:


giovedì 14 agosto 2014

FORMAZIONE SPECIFICA PER GLI ADDETTI ALLE OPERE TEMPORANEE PER SPETTACOLI

L’art. 4 del Decreto 22 luglio 2014 prevede che, ai fini degli artt. 111 e 122 del TU 81/08*, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali** distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori.

Per effetto dello stesso art. 4 i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all’art. 1, c. 2***, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.

Ancora, e sempre a proposito di informazione/formazione, i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l’obbligo di ricevere lo stesso tipo di formazione riservata agli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi****. Anche a favore degli operatori addetti a questo tipo di mansioni, il datore di lavoro deve garantire una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici.

È bene ricordare che per il TU 81/08 secondo l’art. 105 e segg. sono lavori in quota quelli che “espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile”.

*Applicazione del Capo II del Titolo IV del TU 81/08 (Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota; Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali).

** Le opere provvisionali sono strutture / opere provvisorie (di servizio, di sicurezza o di sostegno) indipendenti dalla struttura dell’opera temporanea. Esempi: ponteggi, reti anticaduta.

*** “Attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali”.

**** I contenuti e le modalità della formazione sono previste nell’allegato XXI del TU 81/2008.

Per visualizzare il decreto, cliccare il link seguente

http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20140808_Decretopalchi.aspx


REGOLE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Il Decreto 22 luglio 2014  il Capo I è inerente agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Il Capo II, invece, riguarda l’applicazione del TU 81/08 alle manifestazioni fieristiche, anch’esse, come gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, oggetto di riguardo per le particolari esigenze elencate nell’art. 7 del decreto.

Anche qui si trattava di individuare, le peculiarità legate alle operazioni e alle mansioni di lavoro.

Ecco l’elenco delle esigenze particolari*.

“a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro,  con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.
h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico”.

In virtù della estensione del TU 81/08 alle manifestazioni fieristiche, sono prescritti, fra l’altro gli obblighi del committente/il responsabile dei lavori, il quale:

deve acquisire le informazioni relative agli spazi della manifestazione fieristica;
prende in considerazione unicamente il piano di sicurezza e di coordinamento;
verifica l’idoneità tecnico professionale mediante l’acquisizione a) del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e b) del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti.

* Per la gran parte, le esigenze sono uguali a quelle per le spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Per scaricare le normative di riferimento cliccare nei link sottostanti:

http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20140808_Decretopalchi.aspx


mercoledì 13 agosto 2014

DECRETO PALCHI

Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

Per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, le nuove disposizioni si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee*, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici.

Queste le particolari esigenze dello specifico settore:
“a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti”.

* Si intendono per opere temporanee le opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale.


LINK PER SCARICARE IL DECRETO PALCHI


venerdì 7 marzo 2014

PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Azienda USL 3 Pistoia

Corso Primo Soccorso Sanitario nei luoghi di lavoro.

L'azienda USL 3 di Pistoia ha pubblicato sul proprio sito un interessantissimo opuscolo utile alla gestione delle emergenze per gli Addetti al Primo Soccorso, i quali devono essere nominati e opportunamente informati secondo il D.M. 388/2003.

Di seguito la possibilità di scaricarsi quanto riportato.


QUANDO SI AGGIORNA IL DVR ?

D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali
(...)
 
Non esiste dunque una tempistica predefinita. Salvo che la legge disponga diversamente per alcuni rischi specifici.
Il rischio è sempre in agguato, la necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi è dunque permanente.

LEGGE 9/2014. CONTRASTO AL LAVORO NERO


ROMA – Pubblicata dal Ministero del Lavoro la circolare Circolare n. 5/2014 Art. 14, D.L. n. 145/2113 (conv. da L. n. 9/2014) – misure di contrasto al lavoro nero sommerso ed irregolare – maxisanzione, revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni per la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali.

Il testo riporta indicazioni riguardanti la misura degli importi sanzionatori e relativa tempistica, ai sensi delle variazioni apportate dalla Legge 9/2014 Destinazione Italia di conversione del Dl 145/2013, entrata in vigore il 22 febbraio 2014.

Per quanto riguarda la maxisanzione per il lavoro nero la circolare indica che:

per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Dl 145/2013, ovvero prima del 24 dicembre 2013 si applica la disciplina pregressa, sia per importi sanzionatori che per la diffida:
per le violazioni tra l’entrata in vigore del Dl 145/2013 e il giorno antecedente l’entrata in vigore della L. 9/2014, ovvero dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014, si applicano sanzioni previsto dall’art. 3 del Dl 12/2002 (aumento 30% sia su parte fissa che variabile) e procedura di diffida indicata dall’art. 13 del Dlgs 124/2004;
per le violazioni successive all’entrata in vigore della L 9/2014, ovvero dal 22 febbraio 2014 si applicano sanzioni previsto dall’art. 3 del Dl 12/2002 (aumento 30% sia su parte fissa che variabile) ma non la procedura di diffida indicata dal Dlgs 124/2004.
Revoca del provvedimento di sospensione di attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 81/08. La Legge 9/2014 ha mantenuto l’aumento del 30% previsto dal Dl 145/2013 (vedi nota 2277 27 dicembre 2013). I nuovi importi quindi “trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre u.s. anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data”.

Infine gli importi sanzionatori per violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro.

La Legge 9/2014 ha duplicato e non più decuplicato gli importi (come originariamente previsto dal Dl 145/2013) e ha stabilito che la disposizione può essere applicata sulle violazioni commesse a partire dall’entrata in vigore del Dl 145/2013 e quindi dal 24 dicembre 2013.

Da ciò deriva che le violazioni commesse fino al 23 dicembre saranno soggette al regime sanzionatorio precedente, quelle commesse dal 24 dicembre in poi saranno raddoppiate.




DA APRILE LA GESTIONE DEL DURC INTERNO

Dal prossimo aprile sarà attivo il sistema di gestione del Durc interno attraverso il quale l’Inps rileverà, mensilmente, la presenza di “situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” (art. 1, c. 1175 della legge finanziaria 2007*).

Secondo l’anticipazione data dall’Inps con il messaggio 2889 del 27 febbraio, sarà l’Istituto a interrogare, a metà di ogni mese, i propri archivi elettronici allo scopo di rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.

Si supera così la procedura della richiesta del Durc da parte del datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese di richiesta dei benefici.

Il sistema elettronico consente anche alle aziende il puntuale controllo della propria regolarità contributiva. D’ora in poi, infatti, sul portale Inps, Cassetto previdenziale, i datori di lavoro potranno verificare direttamente la propria situazione.

Essa potrà presentare:

nessuna irregolarità (semaforo verde);
presenza di irregolarità (semaforo giallo).
In questo secondo caso il datore di lavoro riceverà, via Pec, una comunicazione: a) con l’indicazione delle irregolarità riscontrate e b) l’invito a regolarizzare le irregolarità entro 15 giorni, superati i quali, verrà attivato il semaforo rosso (Durc irregolare), con l’esclusione, ma solo per il mese in questione, dei benefici richiesti.

Per il mese successivo il sistema elettronico dell’Inps riproporrà la richiesta del Durc interno: se si ripresenterà ancora la irregolarità riscontrata in precedenza (o irregolarità di altro tipo) si riattiverà la segnalazione del semaforo giallo con la conseguente procedura dell’invito alla regolarizzazione, e con la duplice possibilità del semaforo rosso o del semaforo verde (Durc interno positivo).

* … i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Fonte Quotidiano Sicurezza

martedì 21 gennaio 2014

MEDICO COMPETENTE E TRASMISSIONE ALLEGATO 3B, MANUALE INAIL

Pubblicata dall'INAIL una nota con istruzioni e manuali riguardanti l'obbligo per il medico competente di osservare le nuove modalità di trasmissione dei dati.

l'INAIL ricorda che dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 i medici competenti dovranno inviare i dati relativi all'allegato 3B esclusivamente online.

E' possibile il download sul sito INAIL del manuale operativo con indicazioni su:

  • registrazione medico competente nel portale
  • applicativo
  • associazione unità produttiva di riferimento
  • compilazione, comunicazione e trasmissione



ABILITAZIONE MACCHINE AGRICOLE. PROROGA MARZO 2015. ACCORDO STATO REGIONI 22.02.2012

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n.45 del 24 dicembre 2013 con dei chiarimenti in merito all’obbligo di abilitazione per l’uso delle attrezzature da Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 e in particolare su quali siano le attrezzature per le quali è in vigore la proroga al 22 marzo 2015.

Il testo indica che la proroga in esame si riferisce alle attrezzature indicate dal punto 1 dell’allegato A dell’Accordo, utilizzate dai lavoratori del settore agricolo e forestale.

Per quanto riguarda quindi il riconoscimento della formazione effettuata, nel limitato campo della macchine agricole sono riconosciuti i corsi effettuati fino al 22 marzo 2015 in riferimentoai requisiti indicati dai commi a,b e c del punto 9.1 dell’Accordo:

“a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;

b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento”.

Per i corsi indicati dai punti b e c viene richiamato l’obbligo di aggiornamento (indicato dal punto 6 dell’Accordo) entro 24 mesi dal 22 marzo 2015.

Per quanto riguarda infine l’esperienza documentata, entro il 22 marzo 2015 dovrà aver coperto i due anni necessari. L’aggiornamento in questo caso dovrà essere effettuato entro il 13 marzo 2017 (a 5 anni dalla pubblicazione dell’Accordo).

Scarica gratuitamente la circolare n. 45


lunedì 13 gennaio 2014

PROROGA PER ALBERGHI CON PIU' DI 25 POSTI LETTO

Il Decreto Milleproroghe del 30 dicembre 2013 n. 150, ha posticipato al 31 dicembre 2014 l'obbligo di completare l'adeguamento in materia di prevenzione incendi per le strutture con oltre 25 posti letto.
Vedi art. 11 del decreto legge 30 dicembre 2013, n 150.
 “1.  Il  termine  stabilito   dall'articolo   15,   comma   7,   del decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  per  completare l'adeguamento  alle   disposizioni   di   prevenzione   incendi,   e' ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  2014  per  le   strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto, esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del 20 maggio 1994, n. 116, che  siano  in  possesso  dei  requisiti  per l'ammissione  al  piano   straordinario   biennale   di   adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16  marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni”.



mercoledì 8 gennaio 2014

RSPP DATORE DI LAVORO CON ASSUNZIONE INCARICO PRIMA DEL 01.01.1997: AGGIORNAMENTO ENTRO IL 10.01.2014

Visto l'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 tutti i Datori di Lavoro che hanno assunto l'incarico di RSPP prima del 31.12.1996 inviando l'autocertificazione alle ASL e all'Ispettorato del Lavoro, devono frequentare i corsi di aggiornamento entro il 10.01.2014.

La durata dei corsi per gli aggiornamenti sono di:

  • 6 ore per le aziende a rischio basso
  • 10 ore per le aziende a rischio medio
  • 14 ore per le aziende a rischio alto.

Il mancato aggiornamento comporta l'arresto dai tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740,00 a 7.015,00 

Per informazioni su programmi, modalità, e date cliccare i link di interesse sottostanti


venerdì 3 gennaio 2014

LA NOMINA DEL RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO.

La Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16.12.2013 n. 50605, riporta che la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, non esime il datore di lavoro dagli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di igiene,salute, prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro.

La presenza del RSPP è obbligatoria ma non coincide con quella facoltativa del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori. (Cass. Pen., Sez. IV. n.47363/2005).

Pertanto anche con la nomina del RSPP, il datore di lavoro ho l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione (DVR).

Vedi la sentenza
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10149:2013-12-17-14-53-22&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60


giovedì 2 gennaio 2014

AUMENTANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL 30% PREVISTE DAL D.LGS. 81/08


Il Decreto Legge del 23 dicembre 2013, n.145, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, prevede un aumento del 30% delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. D.Lgs. n.106/2009.
Tale inasprimento delle sanzioni è stato applicato per contrastare il lavoro nero e sommerso.
Somme aggiuntive previste dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

COORDINATORI DELLA SICUREZZA. SENZA AGGIORNAMENTO SI PERDE L'OPERATIVITA'

Visto l'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. i coordinatori sono soggetti ad aggiornamento con cadenza quinquennale con durata 40 ore i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato XIV del D.Lgs. medesimo.

Il Consiglio nazionale degli architetti ha chiarito in sede della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro quali sono gli effetti del mancato aggiornamento.

La Commissione ha anche chiarito che le ore di aggiornamento sono 40, pertanto eventuali ore in eccesso non vengono considerate credito formativo per gli anni successivi.

Interpello 19 dicembre 2013:


ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE). IL NUOVO DECRETO.



Il 23 dicembre 2013 è stato pubblicato in GU n.300 il nuovo Decreto Legge n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" che tra i vari provvedimenti, modifica l'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, istituendo sanzioni amministrative pecuniarie, da mille a diciottomila euro per i contratti di compravendita o locazione non accompagnati dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Il nuovo decreto prevede anche la possibilità di sanatoria retroattiva per i contratti finora dichiarati nulli, purchè non ancora passati in giudicato..