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giovedì 19 gennaio 2012

About Studio Arch Wladymiro Wysocki

Studio Arch Wladymiro Wysocki ottiene l'accreditamento presso E.B.A.Fo.S. Ente Bilaterale dell'Artigianato della Formazione e la Sicurezza per l'erogazione di corsi di Formazione ed Informazione ex art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. n. 106/2009 per tutti i macrosettori ATECO, corsi RSPP e RSPP Datore di Lavoro, Addetti Emergenze, Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza, Corso Antincendio Rischio Basso e Medio, Corso per Coordinatori della Sicurezza.
Responsabile e Docente dei Corsi:
Arch Jr Wladymiro Wysocki, Formatore Certificato per la Sicurezza sul Lavoro ISO UNI CEI 17024:2004
Per info:
Tel/fax: 06.66514032 - cell. 346.7630520 - e-mail: studioarch.ww@gmail.com

sabato 14 gennaio 2012

Schema riassuntivo sulla Formazione in base ai nuovi Accordi Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011

L'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 disciplina la durata, i contenuti, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratirici, dirigenti e preposti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. n. 106/2009.
Di seguito si riportano gli schemi riassuntivi che normano le modalità per la nuova formazione.


INFORMAZIONE AI LAVORATORI

Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un'informazione adeguata.
Tale informazione viene svolta secondo quanto indicato dall'art. 36 D.Lgs. n 81/08 s.m.i. n. 106/2009 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

Sono inoltre da segnalare alcune disposizioni transitorie nell'applicazione degli accordi:

  • Accordo Datori di Lavoro RSPP:
11. DIPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequenatare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che  abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del D.M. 16.01.1997 per quanto riguarda durata e contenuti.


  • Accordo Lavoratori:
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
[...] In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4,5, e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle rpevisioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.












venerdì 13 gennaio 2012

Accordi Stato Regioni per la Formazione dei Lavoratori,dei Preposti, degli RSPP D.L., e dei Dirigenti

Sono stati pubblicati i nuovi accordi sulla formazione sulla Gazzetta Ufficiale n.8 del 11 gennaio 2012.
L'accordo è un atto di forza normativa in quanto parte integrante dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. n°106/2009.
L'art. 10 del Codice Civile regola "L'inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti" e prevede che "le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto".
Pertanto gli accordi entrano in vigore il 26 gennaio 2012.