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martedì 31 dicembre 2013

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA. EDIZIONE DICEMBRE 2013

Il 24 dicembre 2013 il Ministero ha pubblicato una nuova edizione del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. n. 106/2009.

Le novità introdotte nell'aggiornamento sono:

  1. inserita la circolare 41 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Problematiche di sicurezza delle macchine);
  2. inserita la modifica all'art. 71, comma 11 introdotta dalla Legge 30 ottobre 2013, n.125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n.101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013);
  3. inseriti gli interpelli dal n.8 al n. 15 del 24/10/2013.

Scarica il nuovo D.Lgs.n. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. n.106/2009

TRE NUOVI INTERPELLI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il 23 dicembre 2013 sono state pubblicate le risposte a tre interpelli del Ministero del Lavoro in materia di igiene, salute, prevenzione e sicurezza sul lavoro.

I tre quesiti sono:

  1. obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP;
  2. corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
  3. applicazione del Titolo IV del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. D.Lgs. n. 106/2009 alle scaffalature metalliche.
Si riporta il link del Ministero del Lavoro.

lunedì 30 dicembre 2013

SPERIMENTAZIONE NOTIFICA PRELIMINARE ONLINE

Avviata dalla Regione Sardegna la sperimentazione della procedura online per la notifica preliminare dei cantieri edili.

Il sistema in via sperimentale partirà da Cagliari e riguarderà tutti i cantieri che rientrano nei Comuni della Direzione territoriale del lavoro della città. Entro il primo trimestre 2014 seguiranno le altre zone della Sardegna.

La compilazione del modulo online avrà pieno valore legale e andrà a sostituire la procedura standard che prevede l’invio di lettera raccomandata a/r sia alla Asl che alla Direzione territoriale del lavoro. Le notifiche regolarmente acquisite dal sistema saranno automaticamente inviate per via telematica sia allo Spresal dell’Azienda sanitaria locale che alla Dtl della zona.

Il servizio consentirà inoltre la realizzazione di un’anagrafe dei cantieri presenti sul territorio aggiornata in tempo reale.  L’anagrafe sarà di massima utilità per gli organi di vigilanza territorialmente competenti e assicurerà l’archiviazione e la gestione dei dati secondo criteri di economia, completezza e razionalità.

Per il periodo sperimentale gli utenti potranno scegliere se utilizzare l’invio telematico o la notifica cartacea, ma è consigliato utilizzare fin da subito la procedura informatizzata che sarà resa obbligatoria a partire dalla data stabilita in un decreto ministeriale di prossima emanazione.



IL DATORE DI LAVORO DEVE VIGILARE SUL RISPETTO DELLE MISURE ADOTTATE

E' stata pubblicata la sentenza n. 27127 del 4 dicembre 2013 dove la Cassazione Civile ha ribadito il principio per il quale il datore di lavoro è interamente responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore anche quando ometta di controllare e vigilare che delle misure di sicurezza adottate siano effettivamente utilizzate da parte del dipendente danneggiato.

Il fatto. Un lavoratore si è infortunato mentre sostituiva la lampada di emergenza di un mezzo compattatore ad una altezza di circa 3-4 metri, con una scala inidonea all’uso, senza che sui lati aperti verso il vuoto fossero installati parapetti normali con arresto al piede o mezzi di protezione equivalenti, idonei ad impedire la caduta di persone e, per di più, senza che sull’esecuzione di tale prestazione vi fosse alcuna vigilanza.

La condotta del dipendente, ha osservato la Corte, si è configurata, “nell’eziologia dell’evento dannoso, come una mera modalità dell’iter produttivo del danno, e proprio perché “imposta” in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro”. A quest’ultimo, si deve imputare la violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell’ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, comportamento che “funge da unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso”.

Nel respingere l’ipotesi di coinvolgimento del dipendente per concorso in colpa, la Cassazione ha richiamato sulla necessità di uniformarsi al seguente principio di diritto: ”Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri di:

abnormità;
inopinabilità (imprevedibilità);
esorbitanza;
rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.

Ne consegue che, una volta esclusa tale condotta, l’imprenditore è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito fungendo la violazione dell’obbligo di sicurezza quale unico fattore causale dell’evento, e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo, nonostante la sua imprudenza e negligenza“.



FUNI NODI E ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO

E’ disponibile sul sito dei Vigili di Fuoco la dispensa “Funi nodi e accessori per il sollevamento”, preparata per il corso di formazione a vigile permanente ma utile a chiunque utilizzi le funi in ambito lavorativo.

L’obbiettivo della dispensa è quello di fornire conoscenze di base sui comuni accessori di sollevamento come funi, catene e brache e presentare, nella seconda parte, quei nodi essenziali ed indispensabili, fra le migliaia che esistono, e che realmente possono trovare applicazioni pratiche e diffuse, permettendo di risolvere le più svariate situazioni durante l’attività di soccorso, garantendo al tempo stesso le condizioni standard di sicurezza.

Cliccare il Download per scaricare la dispensa

LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO DI UN ESTRANEO

Il fatto
La Corte d'Appello ha confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità del legale rappresentante di una società amministratrice di uno stabile, sede di alcuni uffici del Comune, in ordine al reato di cui all'art. 590 comma 3, in relazione all'art. 8 comma 9 del D.P.R. n. 547 del 1955. Al legale rappresentante era stato contestato il suddetto reato poiché per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro per non aver segnalato e comunque disposto la segnalazione della presenza sul pianerottolo del primo piano, nelle immediate dell'ascensore, di un dislivello del pavimento di circa 8 cm costituente ingombro con p ericolo di caduta di persone, aveva cagionato ad una dipendente del Comune lesioni personali gravi. In particolare era successo che la dipendente del Comune si era recata, unitamente ad una collega, nell'immobile di cui era amministratrice l'imputata per portare dei fascicoli in un ufficio ivi ubicato. La stessa aveva  preso insieme alla collega l'ascensore e, uscendo, era caduta in quanto non si era accorta che, immediatamente dopo la porta dell'ascensore, c'era un gradino che non era segnalato e dello stesso colore grigio del pavimento. A seguito della predetta caduta la dipendente aveva riportato la frattura articolare scomposta dell'epifisi distale del radio dx con prognosi iniziale di trenta giorni, poi elevati a sessanta.