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lunedì 29 ottobre 2012

La prova di Evacuazione: come e quando la si deve fare.

Con questo breve articolo non si vuole dare una esauriente spiegazione in merito alle prove di evacuazione, in quanto la complessità dell'evento e le variabili di luogo, situazioni, contesto rendono la prova diversa l'una dall'altra.
Lo scopo di questo breve articolo è solamente quello di sensibilizzare, di rendere consapevoli che sono molteplici le procedure da considerare e che mai nulla può essere lasciato al caso o valutato con leggerezza e superficialità.

Le prove di Evacuazione sono un ottimo e indispensabile strumento che dalle scuole agli uffici fino alle più numerose strutture debbano essere prese in seria considerazione, rendendoci sempre pronti in caso di necessità.

Numerosi studi hanno dimostrato che una delle principali cause di infortunio e di morte in caso di situazioni di emergenza sono dovuti al panico, al tentativo disordinato e confuso di mettersi in salvo, alle difficoltà da parte dei soccorritori di raggiungere il punto di interesse.

Ricordiamo quello che è successo nel luglio 2010 in Germania alla Love Parade, uno dei più grandi festival dedicati alla musica elettronica, di Duisburg, dove 19 persone sono morte e 516 feriti in seguito ad una ressa scatenata dal solo panico.

Di seguito riporto il link dove si può leggere l'articolo del Corriere delle Sera

http://www.corriere.it/cronache/10_luglio_24/duisberg-love-parade-vittime_c35ccb9e-973e-11df-bd32-00144f02aabe.shtml

Almeno una volta l'anno le aziende devono organizzare una Prova di Evacuazione ed è resa obbligatoria dal decreto ministeriale dell'antincendio D.M. 10.03.1998.

La prova deve essere coordinata dal RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) con l'ausilio della Squadra di Emergenza.

A seguire avremo gli Addetti all'Antincendio che interverranno con gli estintori nel caso in cui la prova lo preveda e sempre in caso di incendio o meglio principio di incendio controllabile., in caso contrario sarà obbligo chiamare i Vigili del Fuoco.

Gli Addetti al Primo Soccorso interverranno negli eventi di contusioni, traumi, abrasioni, ustioni ecc.

Gli Addetti alle Emergenze cureranno la correttezza delle procedure che verranno poste in essere durante le fasi dell'esercitazione e nello specifico:

- il presidio delle uscite di emergenza
- il disinnesco della corrente elettrica
- l'avviso a voce di tutto il personale anche dopo l'avviso di idonee sirene
- la messa in sicurezza, dove possibile, di alcuni beni aziendali
- la concentrazione del personale nei luoghi di lavoro in sicurezza
- l'uscita dallo stabile del personale stesso

Ecco quali sono le figure responsabili durante la prova di evacuazione:

  • Responsabile dell'Area di Raccolta
  • Addetto alle Comunicazioni Esterne
  • Addetto al Primo Soccorso
  • Squadra Addetti alla lotta Antincendio
  • La presenza di almeno un Coordinatore dell'Emergenza
  • Responsabile dell'Emergenza
Cosa si deve fare in caso incendio.
In caso di incendio tutti i presenti devono essere avvertiti da un segnale acustico quale possa essere una sirena o allarme.
Immediatamente dopo ecco le varie procedure:
  • interrompere immediatamente l'attività
  • prepararsi all'evacuazione
  • contare rapidamente i presenti che dovranno risultare nell'apposito registro presente nel piano di evacuazione
  • nel caso in cui dovesse mancare qualcuno il responsabile della conta lo comunicherà al coordinatore dell'emergenza e/o all'addetto alla squadra di emergenza dopo essere salvi
  • verificare che non siano rimaste persone nel luogo dell'evento, chiudere le finestre e le porte dei locali
  • mettersi alla testa della zona da evacuare
  • nelle vie di esodo (corridoi, atri ecc) in presenza di grande quantità di fumo tale da rendere difficoltosa la respirazione, proteggersi naso e bocca con un fazzoletto, meglio se bagnato.
  • accertarsi con l'addetto alla squadra delle emergenze di ciascun piano, che le vie di fuga siano sgombre e seguire le indicazione dello stesso in caso di una variazione di percorso a causa di complicazioni
  • mettere in sicurezza le persone diversamente abili in attesa di personale specializzato al recupero


Finita la prova annuale sarà cura del RSPP redigere un specifico verbale in merito.

giovedì 11 ottobre 2012

Obblighi in materia di sicurezza che gravano sulle imprese familiari


Visto l’art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l’impresa familiare come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.
La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).
All’impresa familiare si applicherà quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni


Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi 

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.


Mentre laddove i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.
In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.

I Lavoratori Autonomi sono Obbligati a redigere il DVR ?


Visto l’articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito T.U.), stabilisce che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, soggiacciono all’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest’ultimo obbligo è previsto solo nell’ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto).
L’articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).
Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.

mercoledì 10 ottobre 2012

I Disturbi Muscolo Scheletrici Lavorativi. La Movimentazione dei Carichi

Ridurre i rischi correlati alla movimentazione manuale dei carichi è possibile.
Una pubblicazione Inail riporta suggerimenti per la prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici e indicazioni per organizzare il lavoro in odo adeguato.

Il documento si sofferma sulla prevenzione la quale deve portare alla eliminazione delle cause meccaniche che determinano i disturbi muscolo scheletrici (DMS) attraverso la meccanizzazione o automazione dei processi.
A questo non va dimenticato che il datore di lavoro deve fornire ai proprio lavoratori una appropriata informazione e una specifica formazione sui rischi presenti nell'attività lavorativa.


http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N752624072/DisturbiMuscoloSchel2012.pdf

Linee guida per il Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri Edili

A seguito delle continue confusioni che si creano nel mondo della sicurezze e nello specifico nel campo dei Coordinatori, su quelli che sono i ruoli e gli obblighi riporto di seguito una importante linea guida della regione  Lombardia che è di valido aiuto agli addetti ai lavori.

Il documento, a partire dall'analisi del quadro normativo di riferimento va poi a definire tempistiche e modalità di svolgimento dei compiti che rientrano nella figura del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione CSP) e nel Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE).

Inoltre si snocciolano le altre figure della sicurezza nei cantieri, la responsabilità congiunte del committente e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il ruolo e gli obblighi delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici.

Un valido aiuto ci arriva anche dalle tabelle riportate nella seconda parte dove vengono esplicitate le azioni riferite agli obblighi e ai compiti del CSP e del CSE.

Nel link di seguito è riportato il documento
http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/369/802/decreto%20linee%20di%20indirizzo%20coordinatori%20sicurezza.pdf#88458