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giovedì 21 marzo 2013

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro


Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro 
Pubblicato il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013

Con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.6, comma 8,  lett. m-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Se ne da avviso, tramite comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013.


Queste le norme introdotte.

Art. 34 e art. 37.

Il decreto riguarda “i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011“.

I criteri presenti nel documento quindi, “non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure” e “non riguardano le attività di addestramento”.

Entrata in vigore.

L’entrata in vigore del decreto sarà il 18 marzo 2014, a distanza di dodici mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui oggi stiamo parlando, in Gazzetta Ufficiale. Docici mesi dal 18 marzo 2013 quindi.

Attenzione: i requisiti indicati “non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione” dell’avviso del decreto.

Per visualizzare il Decreto cliccare il link di seguito riportato

martedì 12 marzo 2013

Da oggi in vigore l'accordo stato regioni per le attrezzature. Circolare del Ministero.


Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
Circolare n. 12 dell’11 marzo 2013  

Con circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 vengono forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CF1B61DC-DAA8-43BF-B852-D3A7267EDBAA/0/20130311_Circ_12.pdf

venerdì 1 febbraio 2013

Autocertificazione DVR: non oltre il 31 maggio 2013.


È il 31 maggio 2013 la data entro la quale è consentita l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, c. 5 del TU 81/08 e ciò in relazione alla proroga contenuta nella Legge di Stabilità 2013 (L 228/2012).

A darne notizia certa, la circolare della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro di ieri, 31 gennaio, (“Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate – chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi….”).

Il termine originariamente fissato nel 30 giugno 2012, era stato differito (prima proroga) dal decreto legge 57 del 12 maggio 2012, ma “per consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (decreto interministeriale del 30 novembre 2012) si è determinata una ulteriore proroga, quella  inserita nella Legge di Stabilità 2013.

Da qui la precisazione del Ministero: i datori di lavoro delle imprese sotto i 10 lavoratori che nel passato hanno utilizzato l’autocertificazione per eseguire la valutazione dei rischi aziendali, possono ancora farlo ma fino e non oltre il 31 maggio 2013.

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si legge:


31 gennaio 2013

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
Primi chiarimenti in merito alla proroga dei termini con la nota del 31 gennaio 2013

A seguito della pubblicazione della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. “legge di stabilità”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota ministeriale del 31 gennaio 2013, fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.

Di seguito la nota ministeriale del 31 gennaio 2013
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/ACF5E3EF-76D5-462D-BADD-D10D3C3EAB5F/0/20130131_Nt.pdf

giovedì 31 gennaio 2013

Buone Prassi. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 valorizza il ruolo delle cosiddette “buone prassi” ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e le definisce puntualmente come “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede assicurarne la più ampia diffusione”.

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/buoneprassi/default

martedì 29 gennaio 2013

Scheggia in un occhio e responsabilità del datore di lavoro. Cassazione Civile 10 gennaio 2013, n.536

Cassazione Civile, 10 gennaio 2013, n. 536 -  Scheggia in un occhio e mancanza di occhiali: responsabilità di un datore di lavoro.

Si riporta di seguito una sentenza della Cassazione Civile dove il Datore di Lavoro è stato condannato a prescindere dal fatto che abbia fornito il lavoratore di idoneo DPI, quali gli occhiali, e che l'attività messa in essere  sia stata valutata come non particolarmente pericolosità.
La condanna si legge nella sentenza è stata imputata al Datore di Lavoro in quanto non ha fatto tutto il possibile affinché non avvenisse tale evento di infortunio.

Questo mette il Datore di Lavoro in condizioni di dover sempre vigilare ed accertarsi, anche con l'ausilio di un eventuale preposto debitamente formato ed addestrato, che tutte le attività vengano svolte sempre in sicurezza e qualora ciò non venisse rispettato dover fermare le attività e prendere dovuti provvedimenti.

Conclusione, il Legislatore mette un punto fermo sul fatto che tutto deve essere opportunamente valutato e controllato e sempre con il concetto che sia sempre fatto tutto il possibile affinché non accada nessun evento.

Di seguito il link dove poter leggere la sentenza in questione

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8365:cassazione-civile-10-gennaio-2013-n-536-scheggia-in-un-occhio-e-mancanza-di-occhiali-responsabilita-di-un-datore-di-lavoro&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60

Cassazione Penale. Responsabilità di un Coordinatore per la Sicurezza

Responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione presso un cantiere edile perchè non aveva verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, delle disposizioni di sua pertinenza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel P.O.S., quali gli obblighi di recinzione del cantiere ed installazione di segnaletica.

Cassazione Penale Sez. 3, 15 gennaio 2013, n. 1857

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8435:cassazione-penale-sez-3-15-gennaio-2013-n-1857-responsabilita-di-un-coordinatore-per-la-sicurezza-in-fase-di-esecuzione&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Responsabilità di un medico competente per mancata collaborazione nella valutazione dei rschi

Si riporta di seguito il link con la sentenza della Cassazione Penale del 15 gennaio 2013 n. 1856.

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8387:cassazione-penale-15-gennaio-2013-n-1856-&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60v