Cassazione Civile, 10 gennaio 2013, n. 536 - Scheggia in un occhio e mancanza di occhiali: responsabilità di un datore di lavoro.
Si riporta di seguito una sentenza della Cassazione Civile dove il Datore di Lavoro è stato condannato a prescindere dal fatto che abbia fornito il lavoratore di idoneo DPI, quali gli occhiali, e che l'attività messa in essere sia stata valutata come non particolarmente pericolosità.
La condanna si legge nella sentenza è stata imputata al Datore di Lavoro in quanto non ha fatto tutto il possibile affinché non avvenisse tale evento di infortunio.
Questo mette il Datore di Lavoro in condizioni di dover sempre vigilare ed accertarsi, anche con l'ausilio di un eventuale preposto debitamente formato ed addestrato, che tutte le attività vengano svolte sempre in sicurezza e qualora ciò non venisse rispettato dover fermare le attività e prendere dovuti provvedimenti.
Conclusione, il Legislatore mette un punto fermo sul fatto che tutto deve essere opportunamente valutato e controllato e sempre con il concetto che sia sempre fatto tutto il possibile affinché non accada nessun evento.
Di seguito il link dove poter leggere la sentenza in questione
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8365:cassazione-civile-10-gennaio-2013-n-536-scheggia-in-un-occhio-e-mancanza-di-occhiali-responsabilita-di-un-datore-di-lavoro&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60
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