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martedì 4 settembre 2012

Proroga di un anno per il CPI

A seguito della modifica del decreto legge 83/2012, Misure urgenti per la crescita del Paese, è stata prorogata al 7 ottobre 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni del Nuovo regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011).
Il regolamento aveva introdotto un elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli per la prevenzione incendi, i quali avrebbero dovuto avrebbero dovuto adeguare la propria posizione entro il 7 ottobre 2012.
Le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono ricomrpese in un allegato, in rapporto a 3 categorie A, B, C.
Alla categoria A o di prima classe, appartengono le attività di limitata complessità alle quali spetta solo pa presentazione della SCIA e per le quali non è più previsto il parere dei VV.FF.
Nella categoria B o di seconda categoria, sono inserite le attività della tipologia della prima classe, ma caratterizzate da un livello di complessità più elevato.
I controlli per queste due categorie, A e B, verranno effettuate entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA su un modello a campione.
Le attività di classe terza e quindi di categoria C, sono le attività con un livello ancora più elevato.
Per queste attività il controllo sarà effettuato entro 60 giorni.

Il CPI rilasciato sulla base del nuovo decreto avrà una validità di 5 o 10 anni a seconda:
1. della tipologia dell'attività
2. del grado di rischio di pericolosità.

Il CPI ( Certificato di Prevenzione Incendi) viene rilasciato dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco, su istanza dei soggetti delle attività, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti.

Per leggere la legge cliccare il link di seguito riportato:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;134

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