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lunedì 30 luglio 2012

D.Lgs. n.109 del 16 luglio 2012. Norme relative nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 il D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Il nuovo provvedimento prevede delle ipotesi di aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare e nello specifico, nel caso in cui sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero quanto:


  • vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori
  • vengano occupati minori in età non lavorativa
  • ricorrono le ipotesi di sfruttamento di cui all'art. 603 bis del codice penale 


Il decreto interviene su tre aspetti:

  1. il sistema sanzionatorio
  2. la tutela del lavoratore sfruttato
  3. l'emersione dell'irregolarità 
Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 secondo le modalità stabilite da decreto che dovrà essere emanato dal ministero dell’Interno di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con il ministero per la Cooperazione internazionale e l’integrazione e con il ministero dell’Economia e delle finanze entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame nell’articolo.
La dichiarazione di irregolarità è subordinata al pagamento di un contributo forfettario di 1000 euro.
Questo l'iter in grandi linee tratte dall'art. 5 Disposizione Transitoria:
"La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito."
"La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all’atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. È fatto salvo l’obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi."
"Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5"
"Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiegoovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno".
Per leggere il Decreto Legislativo del 16 luglio 2012:

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