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venerdì 18 maggio 2012

Il rinvio alla Valutazione dei Rischi

Visto l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D.Lgs.n. 106/2009, "Campo di applicazione", si recita che:
Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626; nonchè le disposizioni di cui al D.Lgs. 27 Luglio 1999, n. 271, al D.Lgs. 27 Luglio 1999, n. 272, al D.Lgs. 17 Agosto 1999, n. 298 e le disposizioni tecniche del DPR 27 Aprile 1955, n. 547, e del DPR 7 Gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 Aprile 1974, n.191 e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

Con il nuovo Decreto Legge 12 Maggio 2012 n.57, in vigore dal 14 Maggio 2012, all'art. 1 comma 1, si vede apportare delle modifiche al D.Lgs. n. 81/08 all'art. 3 comma 3 quali:
  1. all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a) le parole:"Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, " sono sostitutite dalle seguenti: " Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2"
  • b) le parole da: " decorso" a " decreto" sono soppresse
Petanto l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n.81/08 di cui sopra viene così modoficato:
Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626; nonchè le disposizioni di cui al D.Lgs. 27 Luglio 1999, n. 271, al D.Lgs. 27 Luglio 1999, n. 272, al D.Lgs. 17 Agosto 1999, n. 298 e le disposizioni tecniche del DPR 27 Aprile 1955, n. 547, e del DPR 7 Gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 Aprile 1974, n.191 e dai relativi decreti di attuazione;


Visto l'art. 29 comma 5 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. D.Lgs. n.106/2009, "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi",si recita che:
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f). Fino alla scadenza del diciottessimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lett f), e, comunque, non oltre il 30 Goigno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. quanto previsto el precedente periodo non si applica alle attività di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), d) nonchè g).

Questo voleva dire che a decorrere dalla data del 1 Luglio 2012 tutti i datori di lavoro nelle condizioni di cui sopra erano obbligati ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge del 12 Maggio 2012 n.57 tale scadenza è stata prorogata.

Quindi all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 12 Maggio 2012 n.57 si legge:
  • per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 Giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque non oltre il 31 dicembre 2012".
A questo punto l'articolo 29 comma 5 del D.Lgs.n. 81/08 di cui sopra vine così modificato:

  • I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f).Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. quanto previsto el precedente periodo non si applica alle attività di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), d) nonchè g).

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F85BC9BB-5231-4AAE-8C92-10940E59D174/0/DL12maggio_2012_n57.pdf



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