- la prima è tesa ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dal D.Lgs. n. 81/08
- la seconda disposizione è tesa ad evitare che, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui l'art. 29 comma 5 del D.Lgs.n. 81/08 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori siano obbligati, a decorrere dal 1 Luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=012G0079&tmstp=1337161130437
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