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lunedì 31 dicembre 2012

Prorogati i termini per la Autocertificazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Legge di stabilità 2013 - Prorogati i termini per la Autocertificazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 Dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 212 - la legge 24 Dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" con la quale viene fissato al 30 Giugno 2013 il termine del 31 Dicembre 2012 previsto nell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D. Lgs. n. 106/2009.
La legge entra in vigore il 1° Gennaio 2013.



Si riporta il comma 5 dell'art. 29 così come modificato: 
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

giovedì 27 dicembre 2012

Calendario 2013 dedicato alla Sicurezza

E' disponibile on line il calendario " la Sicurezza non è un hobby, è la vita. L'Azienda Agricola". A cura dello Spizal Ulss2 di Feltre (BL - Regione Veneto).

Per scaricare il Calendario 2013, basta cliccare il link di seguito riportato.

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/121220_calendario_2013.pdf

venerdì 21 dicembre 2012

Procedure Standardizzate. Recepite dal Decreto Interministeriale del 30 Novembre 2012


Sono state recepite dal decreto interministeriale del 30 Novembre 2012 e firmato dai Ministeri del Lavoro, della Salute e dell'Interno, le Procedure Standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, e a i sensi dell'art. 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D.Lg.s n. 106/2009.
il documento, approvato dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del 16 maggio 2012, ha lo scopo di "indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".

Il documento di compone di due parti: una sezione di istruzioni seguita dal modello da utilizzare per seguire le procedure
Come sanciti dall'art. 1, comma 1 e 2 del decreto in oggetto, queste procedure si applicano alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori ( art. 29 comma 5, D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ) ma possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori ( art. 29 comma 6 del D. Lgs. 81/08 con i limito di cui al comma 7).

Nelle procedure si individuano quattro diverse fasi:
  1. descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
  2. identificazione dei pericoli presenti in azienda;
  3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuati dalle misure di prevenzione e protezione attuate;
  4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Per ogni fase il documento illustra come utilizzare  il modello e la sequenza di operazioni da compiersi nel pieno rispetto di quanto normato dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta con n. 285 il 6 Dicembre 2012.
Entro 24 mesi dalla entrata in vigore, dopo aver monitorato l'applicazione delle procedure definite nel decreto, la Commissione consultiva permanente, "rielabora le procedure standardizzate di cui all'art. 29 comma 5 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D. Lgs. n. 106/2009, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico".

Decreto interministeriale 30 Novembre 2012
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D63562B9-F174-4AAC-8F3F-A29193121279/0/DI_20121130.pdf

Procedure Standardizzate
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B486E4E2-9EFE-4A28-9787-5A2B7D550539/0/Procedurastandardizzata.pdf

domenica 11 novembre 2012

Come comportarsi nelle aziende con un solo lavoratore per la nomina del RLS

Spesso uno dei quesiti che il datore di lavoro di "micro aziende" si pone è relativo alla nomina del RLS e di come ottemperare a tale obbligo nei confronti della normativa vigente e nello specifico del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. D. Lgs. n. 106/2009.
Nello specifico si possono capire le difficoltà del datore di lavoro in quelle situazioni dove il dipendente è solamente uno.

Quindi la domanda classica è se si deve ugualmente designare l'RLS anche nelle aziende che occupano un solo dipendente.

Ricordiamo in primis che l'elezione o la designazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un diritto e dovere dei lavoratori e quindi non un obbligo del datore di lavoro visto l'art. 18 del D. Lgs .n. 81/08 e s.m.i., il quale non può fare altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori .

Andiamo a sciogliere la questione a partire dall'articolo in questione.
Visto l'art. 47 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D. Lgs. n. 106/2009 in merito al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza al comma 3 si riporta testualmente:


"Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48."

Analizzando il comma dell'articolo sembra molto chiaro, infatti il legislatore dice fino a 15 lavoratori non definendo un numero minimo quindi  sottolinea che nel caso ci fosse un solo lavoratore la nomina del RLS deve avvenire ugualmente a prescindere dal numero di lavoratori.
Pertanto poi visto l'art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro assicura l'idonea formazione così come riportato nel comma 10 del medesimo articolo e con una formazione con le modalità riportate nel comma 11 sempre dello stesso articolo.

sabato 10 novembre 2012

Video di presentazione dello Studio


Lo Studio Arch Wladymiro Wysocki è un studio di Progettazione, Sicurezza sul lavoro e Consulenza,
in grado di offrire servizi inerenti il settore dell’urbanistica nei vari campi di attività (commerciali, uffici, residenziali), della progettazione, e della sicurezza sul lavoro.

Lieto di vedervi numerosi on-line e per meglio farvi conoscere le nostre attività ecco a voi un breve filmato di presentazione.





Grazie a tutti.
Studio Arch Wladymiro Wysocki

venerdì 2 novembre 2012

Procedure Standardizzate per la Valutazione dei Rischi. Parere positivo da Stato Regioni

La Conferenza Stato Regioni del 25 Ottobre 2012 ha approvato la bozza di decreto ministeriale riguardante la definizione delle procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi.
Ora la bozza è stata passata per la firma definitiva dei ministri e alla successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che le imprese fino a 10 dipendenti hanno la possibilità di effettuare l'autocertificazione entro e non oltre il 321 Dicembre 2012 ed entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate.

Pertanto ora si resta in attesa della pubblicazione ufficiale dei testi.

lunedì 29 ottobre 2012

La prova di Evacuazione: come e quando la si deve fare.

Con questo breve articolo non si vuole dare una esauriente spiegazione in merito alle prove di evacuazione, in quanto la complessità dell'evento e le variabili di luogo, situazioni, contesto rendono la prova diversa l'una dall'altra.
Lo scopo di questo breve articolo è solamente quello di sensibilizzare, di rendere consapevoli che sono molteplici le procedure da considerare e che mai nulla può essere lasciato al caso o valutato con leggerezza e superficialità.

Le prove di Evacuazione sono un ottimo e indispensabile strumento che dalle scuole agli uffici fino alle più numerose strutture debbano essere prese in seria considerazione, rendendoci sempre pronti in caso di necessità.

Numerosi studi hanno dimostrato che una delle principali cause di infortunio e di morte in caso di situazioni di emergenza sono dovuti al panico, al tentativo disordinato e confuso di mettersi in salvo, alle difficoltà da parte dei soccorritori di raggiungere il punto di interesse.

Ricordiamo quello che è successo nel luglio 2010 in Germania alla Love Parade, uno dei più grandi festival dedicati alla musica elettronica, di Duisburg, dove 19 persone sono morte e 516 feriti in seguito ad una ressa scatenata dal solo panico.

Di seguito riporto il link dove si può leggere l'articolo del Corriere delle Sera

http://www.corriere.it/cronache/10_luglio_24/duisberg-love-parade-vittime_c35ccb9e-973e-11df-bd32-00144f02aabe.shtml

Almeno una volta l'anno le aziende devono organizzare una Prova di Evacuazione ed è resa obbligatoria dal decreto ministeriale dell'antincendio D.M. 10.03.1998.

La prova deve essere coordinata dal RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) con l'ausilio della Squadra di Emergenza.

A seguire avremo gli Addetti all'Antincendio che interverranno con gli estintori nel caso in cui la prova lo preveda e sempre in caso di incendio o meglio principio di incendio controllabile., in caso contrario sarà obbligo chiamare i Vigili del Fuoco.

Gli Addetti al Primo Soccorso interverranno negli eventi di contusioni, traumi, abrasioni, ustioni ecc.

Gli Addetti alle Emergenze cureranno la correttezza delle procedure che verranno poste in essere durante le fasi dell'esercitazione e nello specifico:

- il presidio delle uscite di emergenza
- il disinnesco della corrente elettrica
- l'avviso a voce di tutto il personale anche dopo l'avviso di idonee sirene
- la messa in sicurezza, dove possibile, di alcuni beni aziendali
- la concentrazione del personale nei luoghi di lavoro in sicurezza
- l'uscita dallo stabile del personale stesso

Ecco quali sono le figure responsabili durante la prova di evacuazione:

  • Responsabile dell'Area di Raccolta
  • Addetto alle Comunicazioni Esterne
  • Addetto al Primo Soccorso
  • Squadra Addetti alla lotta Antincendio
  • La presenza di almeno un Coordinatore dell'Emergenza
  • Responsabile dell'Emergenza
Cosa si deve fare in caso incendio.
In caso di incendio tutti i presenti devono essere avvertiti da un segnale acustico quale possa essere una sirena o allarme.
Immediatamente dopo ecco le varie procedure:
  • interrompere immediatamente l'attività
  • prepararsi all'evacuazione
  • contare rapidamente i presenti che dovranno risultare nell'apposito registro presente nel piano di evacuazione
  • nel caso in cui dovesse mancare qualcuno il responsabile della conta lo comunicherà al coordinatore dell'emergenza e/o all'addetto alla squadra di emergenza dopo essere salvi
  • verificare che non siano rimaste persone nel luogo dell'evento, chiudere le finestre e le porte dei locali
  • mettersi alla testa della zona da evacuare
  • nelle vie di esodo (corridoi, atri ecc) in presenza di grande quantità di fumo tale da rendere difficoltosa la respirazione, proteggersi naso e bocca con un fazzoletto, meglio se bagnato.
  • accertarsi con l'addetto alla squadra delle emergenze di ciascun piano, che le vie di fuga siano sgombre e seguire le indicazione dello stesso in caso di una variazione di percorso a causa di complicazioni
  • mettere in sicurezza le persone diversamente abili in attesa di personale specializzato al recupero


Finita la prova annuale sarà cura del RSPP redigere un specifico verbale in merito.