NUOVI CORSI IN PARTENZA E NUOVI SERVIZI!!!. PER INFO VISITA IL SITO WWW.STUDIOARCHWW.IT OPPURE SAFCONSULTING.IT

domenica 11 novembre 2012

Come comportarsi nelle aziende con un solo lavoratore per la nomina del RLS

Spesso uno dei quesiti che il datore di lavoro di "micro aziende" si pone è relativo alla nomina del RLS e di come ottemperare a tale obbligo nei confronti della normativa vigente e nello specifico del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. D. Lgs. n. 106/2009.
Nello specifico si possono capire le difficoltà del datore di lavoro in quelle situazioni dove il dipendente è solamente uno.

Quindi la domanda classica è se si deve ugualmente designare l'RLS anche nelle aziende che occupano un solo dipendente.

Ricordiamo in primis che l'elezione o la designazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un diritto e dovere dei lavoratori e quindi non un obbligo del datore di lavoro visto l'art. 18 del D. Lgs .n. 81/08 e s.m.i., il quale non può fare altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori .

Andiamo a sciogliere la questione a partire dall'articolo in questione.
Visto l'art. 47 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D. Lgs. n. 106/2009 in merito al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza al comma 3 si riporta testualmente:


"Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48."

Analizzando il comma dell'articolo sembra molto chiaro, infatti il legislatore dice fino a 15 lavoratori non definendo un numero minimo quindi  sottolinea che nel caso ci fosse un solo lavoratore la nomina del RLS deve avvenire ugualmente a prescindere dal numero di lavoratori.
Pertanto poi visto l'art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro assicura l'idonea formazione così come riportato nel comma 10 del medesimo articolo e con una formazione con le modalità riportate nel comma 11 sempre dello stesso articolo.

Nessun commento:

Posta un commento