Spesso uno dei quesiti che il datore di lavoro di "micro aziende" si pone è relativo alla nomina del RLS e di come ottemperare a tale obbligo nei confronti della normativa vigente e nello specifico del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. D. Lgs. n. 106/2009.
Nello specifico si possono capire le difficoltà del datore di lavoro in quelle situazioni dove il dipendente è solamente uno.
Quindi la domanda classica è se si deve ugualmente designare l'RLS anche nelle aziende che occupano un solo dipendente.
Ricordiamo in primis che l'elezione o la designazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un diritto e dovere dei lavoratori e quindi non un obbligo del datore di lavoro visto l'art. 18 del D. Lgs .n. 81/08 e s.m.i., il quale non può fare altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori .
Andiamo a sciogliere la questione a partire dall'articolo in questione.
Visto l'art. 47 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D. Lgs. n. 106/2009 in merito al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza al comma 3 si riporta testualmente:
"Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48."
Analizzando il comma dell'articolo sembra molto chiaro, infatti il legislatore dice fino a 15 lavoratori non definendo un numero minimo quindi sottolinea che nel caso ci fosse un solo lavoratore la nomina del RLS deve avvenire ugualmente a prescindere dal numero di lavoratori.
Pertanto poi visto l'art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro assicura l'idonea formazione così come riportato nel comma 10 del medesimo articolo e con una formazione con le modalità riportate nel comma 11 sempre dello stesso articolo.
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