Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n.45 del 24 dicembre 2013 con dei chiarimenti in merito all’obbligo di abilitazione per l’uso delle attrezzature da Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 e in particolare su quali siano le attrezzature per le quali è in vigore la proroga al 22 marzo 2015.
Il testo indica che la proroga in esame si riferisce alle attrezzature indicate dal punto 1 dell’allegato A dell’Accordo, utilizzate dai lavoratori del settore agricolo e forestale.
Per quanto riguarda quindi il riconoscimento della formazione effettuata, nel limitato campo della macchine agricole sono riconosciuti i corsi effettuati fino al 22 marzo 2015 in riferimentoai requisiti indicati dai commi a,b e c del punto 9.1 dell’Accordo:
“a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento”.
Per i corsi indicati dai punti b e c viene richiamato l’obbligo di aggiornamento (indicato dal punto 6 dell’Accordo) entro 24 mesi dal 22 marzo 2015.
Per quanto riguarda infine l’esperienza documentata, entro il 22 marzo 2015 dovrà aver coperto i due anni necessari. L’aggiornamento in questo caso dovrà essere effettuato entro il 13 marzo 2017 (a 5 anni dalla pubblicazione dell’Accordo).
Scarica gratuitamente la circolare n. 45
Il blog si rivolge a tutti i professionisti, e non, che ogni giorno hanno a che fare con il mondo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Scopo del blog è quello di trattare argomenti che ancora oggi pochi rispettano o tendono a sottovalutare, nella speranza che gli infortuni saranno presto solamente un lontano ricordo e che tutti possano tornare a casa stanchi si ma sani.
martedì 21 gennaio 2014
lunedì 13 gennaio 2014
PROROGA PER ALBERGHI CON PIU' DI 25 POSTI LETTO
Il Decreto Milleproroghe del 30 dicembre 2013 n. 150, ha posticipato al 31 dicembre 2014 l'obbligo di completare l'adeguamento in materia di prevenzione incendi per le strutture con oltre 25 posti letto.
Vedi art. 11 del decreto legge 30 dicembre 2013, n 150.
“1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni”.
Vedi art. 11 del decreto legge 30 dicembre 2013, n 150.
“1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni”.
mercoledì 8 gennaio 2014
RSPP DATORE DI LAVORO CON ASSUNZIONE INCARICO PRIMA DEL 01.01.1997: AGGIORNAMENTO ENTRO IL 10.01.2014
Visto l'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 tutti i Datori di Lavoro che hanno assunto l'incarico di RSPP prima del 31.12.1996 inviando l'autocertificazione alle ASL e all'Ispettorato del Lavoro, devono frequentare i corsi di aggiornamento entro il 10.01.2014.
La durata dei corsi per gli aggiornamenti sono di:
La durata dei corsi per gli aggiornamenti sono di:
- 6 ore per le aziende a rischio basso
- 10 ore per le aziende a rischio medio
- 14 ore per le aziende a rischio alto.
Il mancato aggiornamento comporta l'arresto dai tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740,00 a 7.015,00
Per informazioni su programmi, modalità, e date cliccare i link di interesse sottostanti
venerdì 3 gennaio 2014
LA NOMINA DEL RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO.
La Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16.12.2013 n. 50605, riporta che la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, non esime il datore di lavoro dagli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di igiene,salute, prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro.
La presenza del RSPP è obbligatoria ma non coincide con quella facoltativa del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori. (Cass. Pen., Sez. IV. n.47363/2005).
Pertanto anche con la nomina del RSPP, il datore di lavoro ho l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione (DVR).
Vedi la sentenza
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10149:2013-12-17-14-53-22&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60
La presenza del RSPP è obbligatoria ma non coincide con quella facoltativa del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori. (Cass. Pen., Sez. IV. n.47363/2005).
Pertanto anche con la nomina del RSPP, il datore di lavoro ho l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione (DVR).
Vedi la sentenza
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10149:2013-12-17-14-53-22&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60
giovedì 2 gennaio 2014
AUMENTANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL 30% PREVISTE DAL D.LGS. 81/08
Il Decreto Legge del 23 dicembre 2013, n.145, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, prevede un aumento del 30% delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. D.Lgs. n.106/2009.
Tale inasprimento delle sanzioni è stato applicato per contrastare il lavoro nero e sommerso.
Somme aggiuntive previste dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
COORDINATORI DELLA SICUREZZA. SENZA AGGIORNAMENTO SI PERDE L'OPERATIVITA'
Visto l'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. i coordinatori sono soggetti ad aggiornamento con cadenza quinquennale con durata 40 ore i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato XIV del D.Lgs. medesimo.
Il Consiglio nazionale degli architetti ha chiarito in sede della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro quali sono gli effetti del mancato aggiornamento.
La Commissione ha anche chiarito che le ore di aggiornamento sono 40, pertanto eventuali ore in eccesso non vengono considerate credito formativo per gli anni successivi.
Interpello 19 dicembre 2013:
Il Consiglio nazionale degli architetti ha chiarito in sede della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro quali sono gli effetti del mancato aggiornamento.
La Commissione ha anche chiarito che le ore di aggiornamento sono 40, pertanto eventuali ore in eccesso non vengono considerate credito formativo per gli anni successivi.
Interpello 19 dicembre 2013:
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE). IL NUOVO DECRETO.

Il 23 dicembre 2013 è stato pubblicato in GU n.300 il nuovo Decreto Legge n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" che tra i vari provvedimenti, modifica l'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, istituendo sanzioni amministrative pecuniarie, da mille a diciottomila euro per i contratti di compravendita o locazione non accompagnati dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Il nuovo decreto prevede anche la possibilità di sanatoria retroattiva per i contratti finora dichiarati nulli, purchè non ancora passati in giudicato..
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