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venerdì 3 gennaio 2014

LA NOMINA DEL RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO.

La Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16.12.2013 n. 50605, riporta che la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, non esime il datore di lavoro dagli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di igiene,salute, prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro.

La presenza del RSPP è obbligatoria ma non coincide con quella facoltativa del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori. (Cass. Pen., Sez. IV. n.47363/2005).

Pertanto anche con la nomina del RSPP, il datore di lavoro ho l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione (DVR).

Vedi la sentenza
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10149:2013-12-17-14-53-22&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60


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