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venerdì 18 maggio 2012

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 Maggio 2012 il Decreto Legge n.57 del 12 Maggio 2012 contenente due distinte disposizioni:

  1. la prima è tesa ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dal D.Lgs. n. 81/08
  2. la seconda disposizione è tesa ad evitare che, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui l'art. 29 comma 5 del D.Lgs.n. 81/08 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori siano obbligati, a decorrere dal 1 Luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.

http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-05-14&task=dettaglio&numgu=111&redaz=012G0079&tmstp=1337161130437

martedì 13 marzo 2012

Pubblicato in G.U. L'Accordo Stato-Regioni 22.02.2012

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.60 l'Accordo Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è rischiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonchè le odalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i reqisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art.73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. n. 106/2009

http://www.guritel.it/free-sum/ARTI/2012/03/12/sommario.html

Per scaricare l'Accordo Stato-Regioni cliccare:
http://www.aifos.eu/materials/b504788cf57c0aa68e4a48da1d9a838f/fck_files/file/documenti/2012/ATTREZZATURE-Accordo_formazione_Conferenza-Stato-Regioni-22_02_2012.pdf

domenica 11 marzo 2012

L'incidente sul lavoro: iella o disattenzione?

Iella o disattenzione?
Quante volte abbiamo sentito dire dopo un infotunio, "si vabbè ma questa è iella".
Nel mondo del lavoro non credo molto alla iella, specie se si tratta di infortunio, sono decisamente più portato a pensare alla totale mancanza di una attenta valutazione del rischio, alla assenza di informazione e formazione, di addestramento, di mancanza da parte del datore di lavoro e del lavoratore di PENSARE a quello che si sta facendo e al COME lo si sta facendo.
Nemici della sicurezza sono la fretta, la troppa sicurezza di noi stessi, il sottovalutare i pericoli, sottovalutare anche le lavorazioni più semplici, tutte situazioni che troppo spesso portano a una triste realtà con la quale scontrarci ogni giorno.
Qui sotto riporto un simpatico video tratto dai cartoons della Disney che sorridendo ci deve portare a riflettere e a non dire "questa e iella" ma piuttosto a pensare di più alla sicurezza che non è mai troppa. 





Un ringraziamento va alla Dott.ssa Vivietta Bellagamba Segretario Generale FIRAS-SPP

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012. Abilitazione e formazione all'uso delle attrezzature di lavoro.

E' stato approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni il 22.02.2012 "l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonchè le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione all'art.73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i."
L'accordo è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il testo dell'Accordo Stato-Regioni richiama l'art. 73 del Testo Unico in materia di sicurezza il quale cita:
Art.73 Informazione, Formazione e Addestramento

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione”.

Il presente Accordo regola la formazione degli operatori all'uso di specifiche attrezzature da lavoro, compresi gli operatori di aziende familiari di cui all'art. 21 del Testo Unico.
Le attrezzature per l’uso delle quali è prevista formazione specifica sono: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo.

Vengono definiti i requisiti minimi dei corsi, presenza di un responsabile, di un registro di presenze, di un numero massimo di discenti per corso in numero non superiore alle 24 unità, di un rapporto per la pratica in aree idonee di un numero compresa da 1 a massimo 6.

Le tipologie sono distinte in tre fasi: Teorico, Tecnico, Pratico.
Al termine di ogni modulo è prevista la prova di valutazione che solo previo superamento viene rilasciato apposito attestato di abilitazione.
Tale abilitazione ha validità e durata pari a 5 anni e per il successivo rinnovo occorrerà seguire un apposito corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

Il percorso formativo verrà registrato nel libretto formativo del cittadino art.2 comma 1 lettera i) del D.Lgs 10.09.2003 n.276 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/ADF61963-C03C-4FDE-B8DD-1F5906942112/0/20030910_DLGS_276.pdf

Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa saranno riconosciuti attestati di: corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo con verifica finale; corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè entro 24 mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.

I lavoratori agricoli con almeno 2 anni di esperienza possono ricevere abilitazione dopo corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo.
Fatte salve le buone prassi aventi come oggetto progetti formativi e previste dall’articolo 2, del D.Lgs.81/08 e s.m.i.: “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione”.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accorso sono già incaricati all’uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi.

L’accordo entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in G.U.

I formatori. Possono sostenere i corsi Regioni e Province autonome, ministero del Lavoro, INAIL, sindacati, ordini collegi e associazioni professionali riconosciute, aziende di attrezzature purchè accreditate in Regione e Provincia autonoma, soggetti formatori con esperienza almeno triennale nel settore accreditati in Regione o Provincia autonoma, soggetti formatori con almeno sei anni di esperienza nella formazione sulla salute e sicurezza lavoro accreditati in Provincia e Regione, enti bilateriali, scuole edili di enti paritetici

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/27AEC361-83C7-4161-9210-1B7EEE9CB11E/0/AccordoConferenzaStatoRegioni_22022012.pdf

giovedì 19 gennaio 2012

About Studio Arch Wladymiro Wysocki

Studio Arch Wladymiro Wysocki ottiene l'accreditamento presso E.B.A.Fo.S. Ente Bilaterale dell'Artigianato della Formazione e la Sicurezza per l'erogazione di corsi di Formazione ed Informazione ex art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. n. 106/2009 per tutti i macrosettori ATECO, corsi RSPP e RSPP Datore di Lavoro, Addetti Emergenze, Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza, Corso Antincendio Rischio Basso e Medio, Corso per Coordinatori della Sicurezza.
Responsabile e Docente dei Corsi:
Arch Jr Wladymiro Wysocki, Formatore Certificato per la Sicurezza sul Lavoro ISO UNI CEI 17024:2004
Per info:
Tel/fax: 06.66514032 - cell. 346.7630520 - e-mail: studioarch.ww@gmail.com

sabato 14 gennaio 2012

Schema riassuntivo sulla Formazione in base ai nuovi Accordi Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011

L'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 disciplina la durata, i contenuti, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratirici, dirigenti e preposti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. n. 106/2009.
Di seguito si riportano gli schemi riassuntivi che normano le modalità per la nuova formazione.


INFORMAZIONE AI LAVORATORI

Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un'informazione adeguata.
Tale informazione viene svolta secondo quanto indicato dall'art. 36 D.Lgs. n 81/08 s.m.i. n. 106/2009 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

Sono inoltre da segnalare alcune disposizioni transitorie nell'applicazione degli accordi:

  • Accordo Datori di Lavoro RSPP:
11. DIPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequenatare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che  abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del D.M. 16.01.1997 per quanto riguarda durata e contenuti.


  • Accordo Lavoratori:
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
[...] In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4,5, e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle rpevisioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.












venerdì 13 gennaio 2012

Accordi Stato Regioni per la Formazione dei Lavoratori,dei Preposti, degli RSPP D.L., e dei Dirigenti

Sono stati pubblicati i nuovi accordi sulla formazione sulla Gazzetta Ufficiale n.8 del 11 gennaio 2012.
L'accordo è un atto di forza normativa in quanto parte integrante dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. n°106/2009.
L'art. 10 del Codice Civile regola "L'inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti" e prevede che "le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto".
Pertanto gli accordi entrano in vigore il 26 gennaio 2012.