Come è possibile vedere nel saggio, ma come già l'art. 20 del D.Lgs. 81/08 mette chiaramente in evidenza, anche il lavoratore è chiamato a partecipare o meglio è obbligato a fare sicurezza a partire da sè stesso.
In fondo è possibile scaricare il saggio gratuitamente e poter chiarire eventuali dubbi, ottimo anche da poter distribuire ai lavoratori stessi come integrazione alla formazione già acquisita.
Quando parliamo dei lavoratori e li formiamo alla specifica mansione come da art. 36 e art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 21. dicembre 2011, non possiamo non parlare dell'art. 20 del medesimo D.Lgs., ma il vero punto di partenza è il comma 1.
Dunque con tale previsione normativa, “ciascun lavoratore è chiamato ad adempiere non soltanto agli obblighi specifici, imposti dal comma successivo e, peraltro, penalmente sanzionati (ad eccezione della lett. a) ma anche a porre in essere tutte le azioni e ad assumere tutti i comportamenti idonei alla salvaguardia della salute e della sicurezza proprie e altrui, in proporzione alla formazione ricevuta, alle competenze che possiede e alle condizioni ambientali date”.
Egli, dunque, dovrà astenersi dall’assumere comportamenti che possano mettere a repentaglio la propria e l’altrui salute e sicurezza ovvero dovrà agire consapevolmente per tutelare e preservare quegli stessi valori”. In questo senso il lavoratore “potrà essere ritenuto responsabile, non solo nel caso di fattispecie commissive ma anche, di fattispecie omissive improprie, in conseguenza di una mancata azione che aveva il dovere di compiere”.
Ricordiamo l'art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. n.106/2009
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
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