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venerdì 7 marzo 2014

QUANDO SI AGGIORNA IL DVR ?

D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali
(...)
 
Non esiste dunque una tempistica predefinita. Salvo che la legge disponga diversamente per alcuni rischi specifici.
Il rischio è sempre in agguato, la necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi è dunque permanente.

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