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lunedì 30 dicembre 2013

LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO DI UN ESTRANEO

Il fatto
La Corte d'Appello ha confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità del legale rappresentante di una società amministratrice di uno stabile, sede di alcuni uffici del Comune, in ordine al reato di cui all'art. 590 comma 3, in relazione all'art. 8 comma 9 del D.P.R. n. 547 del 1955. Al legale rappresentante era stato contestato il suddetto reato poiché per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro per non aver segnalato e comunque disposto la segnalazione della presenza sul pianerottolo del primo piano, nelle immediate dell'ascensore, di un dislivello del pavimento di circa 8 cm costituente ingombro con p ericolo di caduta di persone, aveva cagionato ad una dipendente del Comune lesioni personali gravi. In particolare era successo che la dipendente del Comune si era recata, unitamente ad una collega, nell'immobile di cui era amministratrice l'imputata per portare dei fascicoli in un ufficio ivi ubicato. La stessa aveva  preso insieme alla collega l'ascensore e, uscendo, era caduta in quanto non si era accorta che, immediatamente dopo la porta dell'ascensore, c'era un gradino che non era segnalato e dello stesso colore grigio del pavimento. A seguito della predetta caduta la dipendente aveva riportato la frattura articolare scomposta dell'epifisi distale del radio dx con prognosi iniziale di trenta giorni, poi elevati a sessanta.


             

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