E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.60 l'Accordo Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è rischiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonchè le odalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i reqisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art.73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. n. 106/2009
http://www.guritel.it/free-sum/ARTI/2012/03/12/sommario.html
Per scaricare l'Accordo Stato-Regioni cliccare:
http://www.aifos.eu/materials/b504788cf57c0aa68e4a48da1d9a838f/fck_files/file/documenti/2012/ATTREZZATURE-Accordo_formazione_Conferenza-Stato-Regioni-22_02_2012.pdf
Il blog si rivolge a tutti i professionisti, e non, che ogni giorno hanno a che fare con il mondo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Scopo del blog è quello di trattare argomenti che ancora oggi pochi rispettano o tendono a sottovalutare, nella speranza che gli infortuni saranno presto solamente un lontano ricordo e che tutti possano tornare a casa stanchi si ma sani.
martedì 13 marzo 2012
domenica 11 marzo 2012
L'incidente sul lavoro: iella o disattenzione?
Iella o disattenzione?
Quante volte abbiamo sentito dire dopo un infotunio, "si vabbè ma questa è iella".
Nel mondo del lavoro non credo molto alla iella, specie se si tratta di infortunio, sono decisamente più portato a pensare alla totale mancanza di una attenta valutazione del rischio, alla assenza di informazione e formazione, di addestramento, di mancanza da parte del datore di lavoro e del lavoratore di PENSARE a quello che si sta facendo e al COME lo si sta facendo.
Nemici della sicurezza sono la fretta, la troppa sicurezza di noi stessi, il sottovalutare i pericoli, sottovalutare anche le lavorazioni più semplici, tutte situazioni che troppo spesso portano a una triste realtà con la quale scontrarci ogni giorno.
Qui sotto riporto un simpatico video tratto dai cartoons della Disney che sorridendo ci deve portare a riflettere e a non dire "questa e iella" ma piuttosto a pensare di più alla sicurezza che non è mai troppa.
Un ringraziamento va alla Dott.ssa Vivietta Bellagamba Segretario Generale FIRAS-SPP
Accordo Stato-Regioni 22.02.2012. Abilitazione e formazione all'uso delle attrezzature di lavoro.
E' stato approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni il 22.02.2012 "l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonchè le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione all'art.73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i."
L'accordo è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il testo dell'Accordo Stato-Regioni richiama l'art. 73 del Testo Unico in materia di sicurezza il quale cita:
Art.73 Informazione, Formazione e Addestramento
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione”.
Le attrezzature per l’uso delle quali è prevista formazione specifica sono: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo.
Vengono definiti i requisiti minimi dei corsi, presenza di un responsabile, di un registro di presenze, di un numero massimo di discenti per corso in numero non superiore alle 24 unità, di un rapporto per la pratica in aree idonee di un numero compresa da 1 a massimo 6.
Le tipologie sono distinte in tre fasi: Teorico, Tecnico, Pratico.
Al termine di ogni modulo è prevista la prova di valutazione che solo previo superamento viene rilasciato apposito attestato di abilitazione.
Tale abilitazione ha validità e durata pari a 5 anni e per il successivo rinnovo occorrerà seguire un apposito corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.
Il percorso formativo verrà registrato nel libretto formativo del cittadino art.2 comma 1 lettera i) del D.Lgs 10.09.2003 n.276
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/ADF61963-C03C-4FDE-B8DD-1F5906942112/0/20030910_DLGS_276.pdf
Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa saranno riconosciuti attestati di: corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo con verifica finale; corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè entro 24 mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.
I lavoratori agricoli con almeno 2 anni di esperienza possono ricevere abilitazione dopo corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo.
Fatte salve le buone prassi aventi come oggetto progetti formativi e previste dall’articolo 2, del D.Lgs.81/08 e s.m.i.: “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione”.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accorso sono già incaricati all’uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi.
L’accordo entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in G.U.
I formatori. Possono sostenere i corsi Regioni e Province autonome, ministero del Lavoro, INAIL, sindacati, ordini collegi e associazioni professionali riconosciute, aziende di attrezzature purchè accreditate in Regione e Provincia autonoma, soggetti formatori con esperienza almeno triennale nel settore accreditati in Regione o Provincia autonoma, soggetti formatori con almeno sei anni di esperienza nella formazione sulla salute e sicurezza lavoro accreditati in Provincia e Regione, enti bilateriali, scuole edili di enti paritetici
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/27AEC361-83C7-4161-9210-1B7EEE9CB11E/0/AccordoConferenzaStatoRegioni_22022012.pdf
giovedì 19 gennaio 2012
About Studio Arch Wladymiro Wysocki
Studio Arch Wladymiro Wysocki ottiene l'accreditamento presso E.B.A.Fo.S. Ente Bilaterale dell'Artigianato della Formazione e la Sicurezza per l'erogazione di corsi di Formazione ed Informazione ex art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. n. 106/2009 per tutti i macrosettori ATECO, corsi RSPP e RSPP Datore di Lavoro, Addetti Emergenze, Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza, Corso Antincendio Rischio Basso e Medio, Corso per Coordinatori della Sicurezza.
Responsabile e Docente dei Corsi:
Arch Jr Wladymiro Wysocki, Formatore Certificato per la Sicurezza sul Lavoro ISO UNI CEI 17024:2004
Per info:
Tel/fax: 06.66514032 - cell. 346.7630520 - e-mail: studioarch.ww@gmail.com
sabato 14 gennaio 2012
Schema riassuntivo sulla Formazione in base ai nuovi Accordi Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011
L'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 disciplina la durata, i contenuti, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratirici, dirigenti e preposti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. n. 106/2009.
Di seguito si riportano gli schemi riassuntivi che normano le modalità per la nuova formazione.
INFORMAZIONE AI LAVORATORI
Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un'informazione adeguata.
Tale informazione viene svolta secondo quanto indicato dall'art. 36 D.Lgs. n 81/08 s.m.i. n. 106/2009 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.
Sono inoltre da segnalare alcune disposizioni transitorie nell'applicazione degli accordi:
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequenatare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del D.M. 16.01.1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
[...] In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4,5, e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle rpevisioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
Di seguito si riportano gli schemi riassuntivi che normano le modalità per la nuova formazione.
Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un'informazione adeguata.
Tale informazione viene svolta secondo quanto indicato dall'art. 36 D.Lgs. n 81/08 s.m.i. n. 106/2009 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.
Sono inoltre da segnalare alcune disposizioni transitorie nell'applicazione degli accordi:
- Accordo Datori di Lavoro RSPP:
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequenatare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del D.M. 16.01.1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
- Accordo Lavoratori:
[...] In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4,5, e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle rpevisioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
venerdì 13 gennaio 2012
Accordi Stato Regioni per la Formazione dei Lavoratori,dei Preposti, degli RSPP D.L., e dei Dirigenti
Sono stati pubblicati i nuovi accordi sulla formazione sulla Gazzetta Ufficiale n.8 del 11 gennaio 2012.
L'accordo è un atto di forza normativa in quanto parte integrante dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. n°106/2009.
L'accordo è un atto di forza normativa in quanto parte integrante dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. n°106/2009.
L'art. 10 del Codice Civile regola "L'inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti" e prevede che "le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto".Pertanto gli accordi entrano in vigore il 26 gennaio 2012.
lunedì 12 dicembre 2011
Ancora una morte bianca, ancora una vita sul lavoro.
Volgiamo alla fine del 2011 e si stanno tirando le somme degli infortuni mortali che sono avvenuti nel corso dell'anno.
Infortuni sul lavoro e morti bianche sono il tema principale di numerose conferenze di fine anno e riviste specializzate che pubblicano articoli come se fosse una rincorsa all'articolo più bello o dettagliato, ma il problema di fondo non sta nell'analizzare il numero esatto degli infortuni motali perchè fino a quando ci sarà anche solo una vittima sul lavoro non ci potremo mai ritenere soddifatti.
Sfogliando le riviste si legge da una parte che nel corso del 2011 ci sono stati ben 255 morti rispetto alle 218 del 2010, dall'altra che le morti sono di ben 691, in un'altra ancora che nel 2011 vi è stato un incremento del 17% rispetto al 2010, insomma, un succedersi di articoli che sembra un bollettino di guerra.
Certo che, se poi andiamo a vedere i militari caduti in questo anno il numero è di 10 soldati e quelli caduti sul lavoro sono di ben circa 691 e questo ci dovrebbe far riflettere non poco.
Analizzando bene le modalità e le cause principali che contribuiscono a questa triste realtà, il risultato è che ancora oggi vi è spesso una grave carenza di cultura e sensibilizzazione della sicurezza.
Ancora troppo spesso siamo costretti a fermarci per riflettere sugli eventi mortali e solo quando tali eventi sono ormai accaduti ci sentiamo in dovere di fare qualcosa, ma la soluzione starebbe nel prevenire tali eventi e far sì che questi non accadano.
Ultima notizia di oggi che ha scosso tutti è stato l'incidente che ha tragicamente coinvolto un ragazzo di soli venti anni nel palazzetto di Trieste mentre stava montando il palcoscenico del cantante Jovanotti.
Le cause sono ancora da chiarire, da una prima analisi si ritiene che la struttura non abbia retto travolgendo gli addetti ai lavori.
Ancora una volta non è sufficiente sensibilizzare il lavoratore in merito ai rischi, ma si deve fare attenzione alle errate scelte progettuali, alle procedure e alle errate modalità esecutive.
Ancora un volta è evidente l'importanza e l'efficacia di una costante informazione, formazione ed addestramento del personale in merito a tutti rischi e alle procedure di lavoro.
Allora ci potremo domandare non solo se è giusto morire per cinque euro l'ora, come i colleghi e amici del ragazzo hanno affermato, ma se è giusto andare a lavorare senza sapere quali sono i rischi che si corrono, senza avere le dovute protezioni, senza sapere quali siano le giuste procedure.
Sono ancora troppi i lavoratori che rischiano la loro vita sul lavoro improvvisandosi carpentieri, muratori, e forse come in questo caso tecnici capaci al montaggio di un'opera così complessa, tutto per poter guadagnare qualche soldo in più per poter andare avanti in un periodo dove la crisi mette tutti in grandi difficoltà.
Nessuno si tira in dietro di fronte al lavoro, ma forse, è il caso che ognuno faccia un esame di coscienza e rifletta sul fatto che è meglio rifiutare un lavoro pericoloso o nel quale si è poco preparati piuttosto che rischiare la propria vita.
Lavorare è un diritto, essere formati è un diritto di tutti i lavoratori, ma anche la vita è un diritto viverla.
Infortuni sul lavoro e morti bianche sono il tema principale di numerose conferenze di fine anno e riviste specializzate che pubblicano articoli come se fosse una rincorsa all'articolo più bello o dettagliato, ma il problema di fondo non sta nell'analizzare il numero esatto degli infortuni motali perchè fino a quando ci sarà anche solo una vittima sul lavoro non ci potremo mai ritenere soddifatti.
Sfogliando le riviste si legge da una parte che nel corso del 2011 ci sono stati ben 255 morti rispetto alle 218 del 2010, dall'altra che le morti sono di ben 691, in un'altra ancora che nel 2011 vi è stato un incremento del 17% rispetto al 2010, insomma, un succedersi di articoli che sembra un bollettino di guerra.
Certo che, se poi andiamo a vedere i militari caduti in questo anno il numero è di 10 soldati e quelli caduti sul lavoro sono di ben circa 691 e questo ci dovrebbe far riflettere non poco.
Analizzando bene le modalità e le cause principali che contribuiscono a questa triste realtà, il risultato è che ancora oggi vi è spesso una grave carenza di cultura e sensibilizzazione della sicurezza.
Ancora troppo spesso siamo costretti a fermarci per riflettere sugli eventi mortali e solo quando tali eventi sono ormai accaduti ci sentiamo in dovere di fare qualcosa, ma la soluzione starebbe nel prevenire tali eventi e far sì che questi non accadano.
Ultima notizia di oggi che ha scosso tutti è stato l'incidente che ha tragicamente coinvolto un ragazzo di soli venti anni nel palazzetto di Trieste mentre stava montando il palcoscenico del cantante Jovanotti.
Le cause sono ancora da chiarire, da una prima analisi si ritiene che la struttura non abbia retto travolgendo gli addetti ai lavori.
Ancora una volta non è sufficiente sensibilizzare il lavoratore in merito ai rischi, ma si deve fare attenzione alle errate scelte progettuali, alle procedure e alle errate modalità esecutive.
Ancora un volta è evidente l'importanza e l'efficacia di una costante informazione, formazione ed addestramento del personale in merito a tutti rischi e alle procedure di lavoro.
Allora ci potremo domandare non solo se è giusto morire per cinque euro l'ora, come i colleghi e amici del ragazzo hanno affermato, ma se è giusto andare a lavorare senza sapere quali sono i rischi che si corrono, senza avere le dovute protezioni, senza sapere quali siano le giuste procedure.
Sono ancora troppi i lavoratori che rischiano la loro vita sul lavoro improvvisandosi carpentieri, muratori, e forse come in questo caso tecnici capaci al montaggio di un'opera così complessa, tutto per poter guadagnare qualche soldo in più per poter andare avanti in un periodo dove la crisi mette tutti in grandi difficoltà.
Nessuno si tira in dietro di fronte al lavoro, ma forse, è il caso che ognuno faccia un esame di coscienza e rifletta sul fatto che è meglio rifiutare un lavoro pericoloso o nel quale si è poco preparati piuttosto che rischiare la propria vita.
Lavorare è un diritto, essere formati è un diritto di tutti i lavoratori, ma anche la vita è un diritto viverla.
Iscriviti a:
Post (Atom)



